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Pareggio di bilancio, monitoraggio al 31/7-Italia oggi

  • 27 Lug, 2016
Pubblicato in: Contabilità e Bilancio
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Entro il 31 luglio gli enti locali devono trasmettere anche il monitoraggio del pareggio di bilancio relativo al primo semestre 2016.

Le regole sono state fi ssate dal dm n. 53279 del 20 giugno 2016, pubblicato sulla Gazzetta Uffi ciale n. 167 del 19 luglio scorso. Siccome la pubblicazione di tale provvedimento è arrivata nei 30 giorni dalla fi ne del periodo di riferimento, la scadenza rimane fi ssa a fi ne mese. I successivi step, invece, riguarderanno il terzo e il quarto trimestre e dovranno essere perfezionati, rispettivamente, entro il 30 ottobre ed entro il 30 gennaio 2016. Il prospetto è articolato in due sezioni. Nella prima sezione sono riportate le voci rilevanti ai fi ni del saldo (ossia le entrate dei primi 5 titoli e le spese dei primi 3 titoli del nuovo bilancio armonizzato, oltre al fondo pluriennale vincolato non derivante da debito) e quelle escluse (fondo Imu Tasi, spese per edilizia scolastica e interventi contro il dissesto idrogeologico, fondo crediti di dubbia esigibilità e altri fondi, altre voci minori): nella prima colonna andranno riportati i dati di previsione (già indicati nel prospetto allegato al bilancio), mentre nella seconda i dati gestionali cumulati riferiti alle scadenze sopra richiamate. La seconda sezione ospita, invece, una serie di informazioni integrative utili ai fi ni della fi nanza pubblica: oltre alla scomposizione del fondo pluriennale vincolato, occorrerà indicare l'ammontare del fondo crediti di dubbia esigibilità calcolato senza applicare la percentuale di riduzione forfetaria consentita per i primi anni di applicazione del nuovo ordinamento contabile. Ancora, viene richiesto di riportare il dettaglio sulla composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015, il che pare superfl uo, essendo dati facilmente rinvenibili nei rendiconti approvati dagli enti e nei relativi certifi cati trasmessi al Viminale. Di maggiore interesse le precisazioni riguardanti l'impatto sul pareggio delle variazioni che impattano sul fondo pluriennale vincolato. Lo schema di decreto distingue il caso della modifi ca di esigibilità di impegni fi nanziati dal fondo in entrata da quello della cancellazione defi nitiva dei medesimi impegni. Nel primo caso, occorre variare sia l'importo degli impegni (in riduzione) che del fondo in spesa (in aumento), mentre nel secondo vanno solo ridotti gli impegni, senza toccare il fondo. In entrambi i casi, non deve essere ridotto il fondo in entrata.

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