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Nessuna esenzione per la Tasi sui fabbricati invenduti dai costruttori-Sole 24ore

  • 17 Apr, 2016
Pubblicato in: Entrate e Riscossione
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Il trattamento degli immobili d'impresa ai fini della Tasi deve prendere le mosse dal fatto che nella nuova imposta non valgono le agevolazioni Imu, se non sono espressamente richiamate.

Ne consegue che per i fabbricati merce delle imprese costruttrici non opera alcuna esenzione da imposta. Questi immobili quindi potranno essere assoggettati al tributo nella misura massima del 2,5 per mille, salva la possibilit? dei Comuni di elevare questa aliquota fino al 3,3 per mille, a condizione di deliberare agevolazioni per l'abitazione principale.Il problema del leasing

Per i beni in leasing la disciplina della Tasi, in analogia con le regole Imu, prevede la soggettivit? passiva esclusiva dell'utilizzatore.

Questo criterio opera dalla data di sottoscrizione del contratto sino alla risoluzione dello stesso. A quest'ultimo riguardo, la norma risolve in modo esplicito una questione che in materia Imu non ha invece trovato un approdo pacifico. Si tratta della esatta individuazione della data a partire dalla quale la risoluzione del contratto comporta il ripristino della soggettivit? passiva della societ? concedente. Secondo i Comuni, ci? avviene non appena risulta accertata la risoluzione del leasing, ad esempio, per morosit? del conduttore.

Per le societ? di leasing invece, allo scopo occorre attendere la riconsegna dell'immobile. La disciplina della Tasi ha adottato quest'ultima soluzione che, tuttavia, proprio in ragione della mancata previsione nel contesto dell'Imu, non appare trasponibile nell'ambito del vecchio tributo.

La deducibilit?

La Tasi, in difetto di indicazioni legislative, ? pienamente deducibile dal reddito d'impresa, nel rispetto dei requisiti ordinari della derivazione e dell'inerenza.

Il primo (derivazione) richiede che l'imposta sia contabilizzata nel conto economico dell'esercizio di competenza, il secondo (inerenza) esprime una relazione funzionale con l'attivit? d'impresa, in conformit? alle regole dettate nel Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir; Dpr 917/1986).

La Tasi ? quindi certamente deducibile per gli immobili merce e per i beni strumentali, per natura o per destinazione, che concorrono alla formazione del reddito d'impresa secondo gli ordinari criteri dei costi e dei ricavi d'esercizio.

L'imposta non ? invece deducibile per gli immobili abitativi immobilizzati per i quali, in ragione dell'assoggettamento a imposizione con i criteri catastali, vige il divieto di deduzione dei costi e delle spese previsto dall'articolo 90, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi.

Il riconoscimento in diminuzione del reddito d'impresa avviene nell'esercizio di pagamento dell'imposta, secondo lo stesso meccanismo che guida la generalit? dei tributi.

Fabbricati rurali

I fabbricati rurali sono esenti da Imu ma sono invece soggetti a Tasi, a prescindere dalla tipologia dei Comuni di ubicazione (montani o non). L'unica particolarit? ? rappresentata dal fatto che l'aliquota massima non pu? mai eccedere l'1 per mille.

Ai fini della qualifica di ruralit?, si ritiene debbano valere le medesime regole previste nell'Imu.

Questo significa che, in linea di principio, si prescinde dalla categoria catastale di appartenenza e si guarda all'apposita annotazione risultante agli atti catastali. A tale scopo, occorre peraltro che il bene sia oggettivamente destinato ad un'attivit? agricola, come prevede l'articolo 2135 del Codice civile. Si ritiene inoltre che, proprio in ragione di questa connotazione, l'immobile ? rurale anche se l'impresa agricola ? esercitata da un soggetto diverso dal possessore, ad esempio dal locatario del fabbricato. L'annotazione di ruralit? tuttavia, secondo l'opinione preferibile, ? un elemento costitutivo della qualifica in esame. Ne consegue che fino a quando l'annotazione non ? apposta, il fabbricato non pu? beneficiare di alcuna agevolazione, n? ai fini Tasi n? ai fini Imu.

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