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Imu Prima casa salva (per ora) Ecco chi e quanto pagherà - Corriere Economia del 27 maggio 2013

  • 27 Mag, 2013
Pubblicato in: Entrate e Riscossione
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L' Imu rimandata a settembre. Ma solo per l'abitazione principale e i terreni agricoli. Resta confermato, invece, il pagamento del 17 giugno per tutti gli altri immobili con un salasso pesante: dalle tasche dei contribuenti usciranno non meno di 10 miliardi. La sospensione del pagamento dell'Imu sull'abitazione principale dà alle famiglie un po' di ossigeno finanziario, anche se l'importo medio pagato nel 2012 per la prima casa è stato di 255 euro.


Anche questa volta, però, l'Imu si conferma un'imposta spinosa da maneggiare. Non è semplice capire, infatti, chi la deve pagare e chi no. E a 20 giorni dal termine non c'è la certezza sulle modalità di calcolo dell'acconto contenute in un decreto legge non ancora convertito. 
Inoltre la sospensione del pagamento non è un'abolizione definitiva: tutto dipende dalla capacità di governo e Parlamento di varare entro il 31 agosto una riforma complessiva delle imposte sugli immobili. Il decreto pubblicato il 21 maggio dispone che, in assenza di riforma, l'Imu tornerebbe dovuta e l'acconto 2013 sull'abitazione principale e i terreni andrebbe versato entro il 16 settembre prossimo. E' una clausola di salvaguardia introdotta anche per evitare censure comunitarie sulla copertura dell'onere della prevista abolizione, che vale oltre 4 miliardi di euro.
Durante l'estate, quindi, bisognerà stare attenti per farsi trovare pronti al rientro dalle ferie. Per constatare che l'Imu non è più un problema. O per prepararsi al pagamento.
Definizione 
Per abitazione principale si intende un'unica unità immobiliare ad uso abitativo classificata nel gruppo catastale A (esclusi la categoria A10, destinata agli uffici), nella quale il contribuente e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. 
La sospensione dell'acconto Imu del 17 giugno non si applica però alle abitazioni di maggior pregio, ossia quelle di categoria A1 (immobili signorili), A8 (ville) e A9 (castelli e palazzi) anche se usate come abitazione principale. Se il contribuente utilizza come abitazione principale due appartamenti adiacenti, ma accatastati separatamente, dovrà scegliere a quale unità applicare la sospensione. 
Nel caso in cui i coniugi abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nello stesso comune, le agevolazioni per l'abitazione principale e le pertinenze si applicano per uno solo di essi. E quindi la sospensione dall'Imu spetta solo a uno dei coniugi. 
Se gli immobili destinati ad abitazione principale sono ubicati in comuni diversi, la sospensione vale invece per l'abitazione di entrambi. 
In caso di divorzio il soggetto tenuto a pagare è il coniuge assegnatario, anche se non proprietario dell'ex casa familiare, che usufruisce, quindi, della sospensione a condizione che vi dimori abitualmente e risieda anagraficamente.
Pertinenze
La sospensione vale anche per le pertinenze dell'abitazione principale, che possono essere: 
un'unità immobiliare classificata come C/2 (cantina, soffitta o locale di sgombero), sempre che non vi sia un locale avente le stesse caratteristiche censito unitamente all'abitazione come vano accessorio;
un'unità immobiliare C/6 (box o posto auto);
un'unità immobiliare classificata come C/7 (tettoia).
Entro il limite massimo di una pertinenza per categoria catastale (C2, C6 e C7), il contribuente ha la facoltà di individuare a quali beni applicare la sospensione. Se, per esempio, possiede 3 pertinenze di cui una cantina e due box, avrà diritto alla sospensione solo per la cantina e per uno dei due box. L'altro è assoggettato all'Imu con aliquota ordinaria. 
Altri beni
La sospensione dell'acconto Imu è espressamente prevista dal decreto anche per:
i terreni agricoli, sia quelli destinati all'attività agricola in senso imprenditoriale sia gli orticelli coltivati per diletto e i fondi incolti; 
le unità immobiliari di proprietà delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP).
Chi paga
L'Imu rimane regolarmente dovuta, con versamento dell'acconto entro il 17 giugno e saldo al 16 dicembre, per tutti gli altri immobili, tra cui ad esempio uffici, negozi, depositi, immobili commerciali e industriali, altri fabbricati strumentali, case affittate, sfitte o seconde case, abitazioni date in uso gratuito a figli o familiari, pertinenze non di prima casa o non agevolabili, aree fabbricabili, immobili di qualsiasi categoria posseduti da società.
I casi dubbi
Per gli anziani o disabili ricoverati in case di riposo o altri istituti di ricovero, dove hanno trasferito la residenza, la sospensione dell'Imu sull'ex abitazione principale - se l'immobile non è affittato - dipende dal singolo comune. L'esenzione tempranea dal pagamento spetta se l'ente locale se ha previsto nella delibera o regolamento Imu l'assimilazione all'abitazione principale.
Per l'immobile posseduto dagli italiani residenti all'estero, se non affittato, la sospensione si applica solo nei (rari) casi in cui il Comune abbia stabilito l'assimilazione dell'immobile all'abitazione principale.

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