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Al Comune l'Imu sulla seconda casa - Il Sole24 ore del 10 giugno del 2013

  • 10 Mag, 2013
Pubblicato in: Entrate e Riscossione
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Accantonata l'Imu per abitazioni principali, terreni agricoli e fabbricati rurali strumentali, il problema del corretto calcolo dell'acconto si pone per gli altri oggetti imponibili, come seconde case, capannoni, negozi e aree fabbricabili.


Per determinare l'imposta dovuta, bisogna conoscere l'aliquota e - in base alle novità dettate con la conversione in legge del Dl 35/2013 - fare riferimento alle aliquote vigenti nel 2012 e pubblicate sul sito del dipartimento delle Finanze, salvo poi effettuare il conguaglio a dicembre con le aliquote approvate per il 2013. Se sul sito non è pubblicata la delibera delle aliquote 2012, allora il contribuente dovrà calcolare il saldo facendo riferimento alle aliquote di base previste dalla normativa. Peraltro, fino alla conversione in legge del decreto, la circolare 2/DF/2013 consentiva di usare anche l'eventuale aliquota decisa per il 2013, se più favorevole.
L'uso delle aliquote 2012 potrebbe indurre il contribuente a credere che sia sufficiente versare lo stesso importo versato per l'acconto 2012, ma così non è. Infatti, l'acconto 2012 è stato quantificato facendo riferimento alle aliquote di base e non a quelle deliberate dal Comune.
Individuata l'aliquota, occorre determinare la base imponibile ed effettuare l'eventuale riparto tra Stato e Comune, tenendo conto però che le regole sono cambiate. Occorrerà, infatti, ricordarsi che per tutti gli immobili soggetti all'acconto 2013 l'anno scorso è stato versato allo Stato un acconto pari alla metà dell'imposta dovuta nell'anno calcolata con l'aliquota standard dello 0,76 per cento. Il riparto 2013 è invece diverso e allo Stato andrà versato solo l'acconto per i fabbricati di categoria D, pari al 50% dell'imposta dovuta nell'anno calcolata con l'aliquota base dello 0,76%, oltre alla eventuale quota di spettanza comunale, se l'aliquota deliberata dal Comune è superiore allo 0,76 per cento.
L'ultima novità è l'aumento del moltiplicatore dei fabbricati accatastati nel gruppo catastale D, che passa da 60 a 65, a eccezione dei D/5, il cui moltiplicatore pari a 80 rimane invariato. Vediamo ora alcuni esempi.
Seconda casa
Per la seconda casa, l'Imu andrà versata solo al Comune, usando il codice tributo 3918. Ipotizzando una rendita catastale di 750 euro e un'aliquota pari a 0,98%, l'acconto da versare sarà pari a 617,40 euro e deriva dai seguenti calcoli: rendita rivalutata del 5% (787,50) x moltiplicatore 160 = base imponibile (126.000,00) x aliquota (0,98%) = imposta annua (1.234,80) / 2 = acconto di 617,40 euro, arrotondata a 617 euro.
Capannone
Per i fabbricati del gruppo D l'Imu va divisa tra Stato (codice tributo 3925) e Comune (codice tributo 3930). Se si considera un fabbricato di categoria D/8 con rendita di 15mila euro, la rendita rivalutata sarà pari a 15.750 euro e moltiplicando questa per 65 si otterrà la base imponibile di 1.023.750 euro. Ipotizzando che l'aliquota 2012 sia pari a 0,98%, l'acconto per lo Stato sarà pari 3.890,25 euro (1.023.750,00 x 0,76% / 2) e quello per il Comune sarà di 1.126,13 (1.023.750 x 0,22% / 2).
Area fabbricabile
L'Imu dovuta per l'area fabbricabile andrà versata interamente al Comune, usando il codice tributo 3916. La base imponibile è rappresentata dal valore venale in comune commercio. I Comuni possono aver deliberato dei valori di riferimento cui il contribuente deve attenersi. Se il Comune ha deliberato dei valori per il 2013, occorre rifarsi a questi e non a quelli del 2012.
Se l'area fabbricabile è posseduta e condotta da un coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola, allora opera la finzione giuridica per cui l'area si considera terreno agricolo e, in quanto tale, l'acconto è sospeso.
Ipotizzando un valore del l'area fabbricabile pari a 320mila euro e un'aliquota pari a 0,98%, l'acconto da versare sarà pari a (320.000 x 0,98%) / 2 = 1.568 euro.

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