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Imu-Tasi, è tempo di acconti-Italia oggi

  • 01 Giu, 2016
Pubblicato in: Entrate e Riscossione
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Contribuenti alla cassa per il pagamento degli acconti Imu e Tasi. Il termine ultimo per effettuare i pagamenti è quello tradizionale del prossimo 16 giugno. L'acconto Imu dovrà essere versato da tutti i contribuenti titolari di fabbricati e aree edi? cabili.

Sono invece esonerati gli immobili adibiti a abitazione principale, tranne immobili di lusso, ville e castelli, e i terreni agricoli. Allo stesso modo sono tenuti a pagare la Tasi coloro che possiedono fabbricati e aree edi?cabili, ma da quest'anno non sono più soggette al prelievo le unità immobiliari destinate a abitazione principale sia dal possessore che dal detentore. Pagano entrambi i tributi con uno sconto, rispettivamente, del 50 e del 25%, gli immobili dati in uso gratuito a parenti in linea retta, entro il primo grado, e quelli locati a canone concordato. Gli acconti possono essere calcolati sulla base delle aliquote e delle detrazioni deliberate dai comuni per i dodici mesi dell'anno precedente. Quindi va versato il 50 per cento di quanto pagato nel 2015. Fermo restando che i contribuenti possono effettuare i pagamenti in un'unica soluzione se già conoscono le deliberazioni adottate dalle amministrazioni comunali. Imu. Il primo appuntamento con l'imposta municipale, al solito, è confermato per il 16 giugno. Non devono versare l'imposta i titolari di immobili destinati a prima casa e equiparati per i quali è prevista l'esenzione. Dall'esenzione sono esclusi gli immobili classi? cati nelle categorie catastali A1, A8 e A9 (immobili di lusso, ville e castelli). Questi fabbricati fruiscono comunque di un trattamento agevolato, perché deve essere applicata un'aliquota ridotta (dal 2 al 6 per mille), deliberata dal comune, e una detrazione di 200 euro. I soggetti obbligati al pagamento dovranno mettere mano al portafoglio e versare il 50% dell'imposta calcolata in base a aliquote e detrazioni adottate nel 2015. Il resto dovrà essere pagato entro il 16 dicembre, a conguaglio di quanto dovuto per l'intero anno facendo riferimento a aliquote e detrazioni deliberate per il 2016. I comuni hanno avuto tempo ? no allo scorso 30 aprile per approvare bilanci preventivi, regolamenti e delibere. Da quest'anno è stata reintrodotta l'esenzione Imu ad ampio raggio per i terreni agricoli. Secondo l'interpretazione che ha fornito di recente il ministero dell'economia e delle ? nanze, con una risposta a un'interrogazione parlamentare, l'esenzione si estende a tutti i terreni, agricoli e incolti. Anche se l'articolo 1, comma 13, della legge di stabilità 2016 (208/2015) stabilisce che non sono tenuti al pagamento dell'imposta, oltre ai titolari di terreni montani o di collina ubicati nei comuni elencati nella circolare del ministero dell'economia e delle ? nanze 9/1993, solo i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, a prescindere dalla loro ubicazione, quelli ubicati nelle isole minori, nonché quelli a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile. Tasi. Sono obbligati al pagamento della Tasi sia i proprietari degli immobili sia gli inquilini. Tuttavia, la novità 2016 è rappresentata dall'esclusione dal campo di applicazione del tributo degli immobili utilizzati come abitazione principale da possessori e detentori, a condizione che non siano classi? cati catastalmente nelle categorie A1, A8 e A9. L'imposta sui servizi comunali si paga solo sui fabbricati e le aree edi? cabili. Esclusi espressamente dall'imposizione i terreni. La base imponibile è la stessa dell'Imu Versamenti ridotti. Imu e Tasi hanno in comune le stesse agevolazioni per gli immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta, entro il primo grado, e per quelli locati a canone concordato. Per i primi l'articolo 1, comma 10, della legge di stabilità 2016, infatti, ha abolito il potere di assimilazione dei comuni e ha previsto una riduzione del 50% della base imponibile. I beneficiari possono fruirne purché sussistano le condizioni richieste dalla norma. Nello speci? co, il comodante deve avere la residenza anagra? ca e la dimora nel comune in cui è ubicato l'immobile concesso in comodato. Oltre all'immobile concesso in comodato, può essere titolare di un altro immobile nello stesso comune, che deve essere utilizzato come propria abitazione principale, purché non si tratti di un fabbricato di pregio (immobile di lusso, villa o castello). Quest'ultimo requisito è imposto anche per l'unità immobiliare data in comodato. Il comodante può possedere anche altri immobili, a condizione però che non siano classi? cati tra quelli destinati a uso abitativo. Trattamento agevolato, in? ne, anche per gli immobili locati a canone concordato. I commi 53 e 54 della legge di Stabilità dispongono uno sconto del 25% sia per l'Imu che per la Tasi. Modalità di pagamento. Il pagamento può essere effettuato con il modello F24 o tramite apposito bollettino di conto corrente postale, secondo le regole stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 241/1997. Quindi, le somme versate dai contribuenti vengono incassate dalla «struttura di gestione» e riversate all'ente interessato.

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