Ultimo aggiornamento 03.05.2024 - 18:59

Contributo esenzione CUP circhi e spettacoli viaggianti: scade il 16 settembre il termine di invio delle certificazioni

  • 29 Lug, 2022
Pubblicato in: Ifel Informa
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Nota Informativa
Contributo esenzione CUP circhi e spettacoli viaggianti
Scade il prossimo 16 settembre il termine di invio delle certificazioni comunali

Con un comunicato del 25 luglio u.s., il Ministero dell’Interno informa che il 16 settembre 2022 alle ore 14:00 scade il termine perentorio entro il quale è possibile compilare il modello per accedere al riparto del fondo istituito dall’ art. 65, comma 7, del dl n. 73/2021 ed incrementato di ulteriori 3,5 milioni di euro per l’anno 2022 dall’art.8, comma 4, del dl n.4/2022(1), previsto per il ristoro ai Comuni delle minori entrate derivanti dalle previsioni di cui al comma 3 dello stesso articolo 8.

In proposito, si ricorda che l’art.65, comma 6, del dl n.73/2021 aveva disposto l’esonero, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, dal pagamento del canone unico di cui all’art.1, commi 816 e seguenti della legge n. 160/2019, per i soggetti esercenti le attività di cui all’art.1 della legge n. 337/1968 (circhi equestri e dello spettacolo viaggiante), titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico.

Al ristoro delle perdite di gettito per il 2021 si è provveduto con decreto interministeriale del 22 gennaio 2022, con il quale è stato ripartito lo specifico fondo di 12,95 milioni di euro, previsto per quell’anno, di cui IFEL aveva dato notizia mediante avviso del 9 febbraio 2022.

Successivamente, l’art.8, comma 3 del dl n.4/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n.25/2022, ha previsto che il già menzionato esonero fosse prorogato fino al 30 giugno 2022. Il comma 4 del medesimo articolo ha, quindi, incrementato il relativo fondo per la perdita di gettito di ulteriori 3,5 milioni di euro, prevedendo che alla ripartizione delle risorse si provvedesse con uno o più decreti del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Le modalità di accesso al riparto del fondo sono le medesime dell’anno 2021. Per cui, i Comuni dovranno trasmettere i dati occorrenti per il ristoro esclusivamente per via telematica, mediante apposito modello reso disponibile dalla Direzione Finanza locale del Ministero dell’Interno.

Il modello, che andrà sottoscritto mediante apposizione di firma digitale del responsabile del servizio finanziario, è reperibile nel Sistema di trasmissione delle certificazioni degli Enti Locali (CERTIFICATI TBEL, altri certificati), che è l’unico canale di invio ammissibile.

Il Ministero dell’Interno precisa che anche il ritardo nell’effettuazione della certificazione non permetterà l’accesso al riparto del fondo.

(1) Si riporta di seguito il testo dei commi 3 e 4, art. 8, del n.4/2022:
3. All'articolo 65, comma 6, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022».
4. Ai fini di cui al comma 3, il fondo istituito dall’articolo 65, comma 7, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementato di 3,5 milioni di euro per l'anno 2022. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato.

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