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Pagamenti p.a., tempi lunghi - Italia Oggi del 3 maggio

  • 03 Mag, 2013
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Procedure più semplici per il rilascio delle certificazioni dei crediti relativi a somministrazioni, forniture e appalti da parte delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali. Ma i tempi per il pagamento effettivo si allungano, con possibili penalizzazioni per i creditori.Con la circolare n. 22 del 30 aprile 2013, diffusa ieri, la Ragioneria generale dello stato ha innovato le disposizioni contenute nella precedente circolare n. 35/2012, semplificando le modalità operative necessarie al rilascio delle certificazioni in presenza di residui passivi perenti.La modifica si è resa necessaria alla luce delle modifiche introdotte dal decreto sblocca-debiti (dl 35/2013), che ha previsto l'obbligatoria gestione dell'attività di certificazione sulla piattaforma Elettronica Ricordiamo che i residui passivi perenti, secondo la contabilità pubblica, rappresentano debiti cancellati dalle scritture contabili per effetto della cosiddetta perenzione amministrativa, ma ancora esigibili dal punto di vista civilistico.

 

In tali casi, l'ente debitore, per procedere al pagamento, deve nuovamente stanziare a bilancio le somme occorrenti (cosiddetta reiscrizione). Già il dpr 270/2011 (Regolamento di semplificazione delle procedure di reiscrizione nel bilancio dello stato dei residui passivi perenti) consentiva al creditore di presentare alla p.a. debitrice un' istanza di pagamento. In tali casi, precisa la circolare n. 22, se non si è ancora provveduto a dar corso alla procedura di richiesta di reiscrizione, il creditore ha la facoltà di ritirare l'istanza e chiedere il rilascio della certificazione. Laddove, invece, l'amministrazione, dando seguito alla istanza di pagamento del creditore, abbia già provveduto a inoltrare ai competenti uffici la richiesta di reiscrizione, il rilascio della certificazione è subordinato all'esito di una verifica sullo stato del procedimento della reiscrizione stessa. In particolare, se la richiesta risulta essere già inserita in uno schema di decreto di variazione di bilancio, all'amministrazione è preclusa la possibilità di emettere una certificazione sulla quota relativa al residuo passivo perento in quanto, per il medesimo credito risulta già avviata la procedura di pagamento.In tutti gli altri casi, si deve procedere senza indugio alla certificazione del credito, che va rilasciata con l'indicazione della data prevista di pagamento. Al riguardo, la circolare precisa che il termine di scadenza del pagamento della certificazione dovrà essere pari a 12 mesi dalla data della istanza di certificazione. In pratica, si tratta del termine massimo previsto dal dm 22 maggio 2012, che non consente di indicare una data successiva. Ciò, ovviamente, potrebbe penalizzare i creditori che sceglieranno di cedere il credito a un intermediario.In alcuni casi, invece, deve essere indicata una data antecedente. In primo luogo, il termine di scadenza può essere inferiore ai 12 mesi nel caso in cui norme o provvedimenti particolari prevedano un termine di pagamento perentorio del credito. Al fine di non esporre gli enti a sanzioni o provvedimenti di riscossione coattiva, il suddetto termine è da considerarsi quale data di scadenza di pagamento della certificazione.Inoltre, nel caso in cui le scadenze di pagamento dei certificati dovessero ricadere nei mesi di gennaio e febbraio dell'anno successivo alla loro emissione, la data di scadenza dovrà essere anticipata al 30 novembre.L'apposizione di un termine di pagamento comporta necessariamente che le amministrazioni statali svolgano una efficiente programmazione delle scadenze delle certificazioni, anche ai fini della programmazione relativa all'utilizzo delle disponibilità dei fondi per la reiscrizione dei residui passivi perenti. È previsto, inoltre, un monitoraggio ex ante del numero e del valore delle certificazioni su impegni perenti che potenzialmente saranno successivamente rilasciate. Ovviamente, occorrerà anche tenere conto di tutte le certificazioni cartacee rilasciate dalle amministrazioni utilizzando la cosiddetto procedura ordinaria prevista dalla disciplina previgente.

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