A seguito di due recenti interventi del Ministero dell’economia e delle finanze sulla materia della detassazione delle superfici produttive di rifiuti speciali si sono registrati diversi dubbi, sia da parte dei Comuni che delle Associazioni di categoria delle imprese, sull’esatto contenuto delle previsioni regolamentari cui è rimessa l’attuazione delle disposizioni normative relative ai rifiuti speciali. La nota di seguito allegata si propone di fornire un utile contributo all’esatto inquadramento della vicenda all’interno dei regolamenti comunali sulla TARI.
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Si pubblica, in allegato, il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 13 marzo 2015 concernete il Riparto degli spazi finanziari tra gli enti territoriali per sostenere pagamenti di debiti in conto capitale, in attuazione del comma 6 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 133 del 2014 e del comma 466, punto 1), dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014”(GU n.88 del 16-4-2015).
In particolare, la Normativa vigente richiamata prevede l'esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno, per un importo massimo pari a 40 milioni di euro per l'anno 2015, dei pagamenti sostenuti dagli enti locali per debiti in conto capitale certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013, connessi a spese ascrivibili ai codici gestionali SIOPE da 2101 a 2512, o per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, nonché' dei pagamenti di debiti in conto capitale riconosciuti alla data del 31 dicembre 2013 ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento di legittimità entro la medesima data.
Poiché le richieste di spazi finanziari pervenute da parte dei comuni, nei tempi e secondo le modalità stabilite dalla Normativa, sono stati superiori rispetto alla disponibilità (fissata, come già evidenziato, in 40 milioni di euro), il Decreto attribuisce spazi finanziari in misura pari al 14,3% delle richieste effettuate. L'importo dei suddetti spazi finanziari è quindi attribuito a ciascun ente locale proporzionalmente alle richieste pervenute, per un importo pari a quello risultante dalla tabella allegata al Decreto.
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Si pubblica, in allegato, il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell’Interno dello scorso 2 aprileconcernente i criteri e le modalità di ripiano dell’eventuale maggior disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, di cui all’articolo 3, comma 7, del d.lgs. n. 118 del 2011.
Nel ripiano del maggior disavanzo, tale Decreto si attiene ai seguenti criteri:
1) utilizzo di quote accantonate o destinate del risultato di amministrazione per ridurre la quota del disavanzo di amministrazione;
2) ridefinizione delle tipologie di entrata utilizzabili ai fini del ripiano del disavanzo;
3) individuazione di eventuali altre misure finalizzate a consentire un sostenibile passaggio alla disciplina contabile prevista dal decreto stesso.
Nello specifico, il Decreto definisce, all’art. 1, cosa si intenda per maggiore disavanzo, tanto per gli enti per i quali l’armonizzazione contabile ha preso avvio il 1° gennaio 2015 quanto per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione. Il successivo art. 2 definisce le modalità di ripiano di tale disavanzo, mentre l’art. 3 prevede la possibilità di utilizzare anche le eventuali quote del risultato di amministrazione accantonate negli esercizi precedenti al fondo svalutazione crediti per l’accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, rideterminato a seguito del riaccertamento straordinario dei residui, al fondo crediti di dubbia esigibilità. Infine, l’art. 4 contiene indicazioni circa la verifica e le modalità di ripiano del maggior disavanzo non recuperato nell’anno 2015.
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