L'odierna giornata di formazione, muovendo dalla riforma della disciplina delle spese di giudizio e da una rapida ricognizione dei tradizionali strumenti stragiudiziali di deflazione del contenzioso (autotutela, acquiescenza ed accertamento con adesione) si propone di approfondire, in particolare, la nuova disciplina della mediazione tributaria e della conciliazione giudiziale che, per la loro intima connessione con l’attività di accertamento, devono essere ben conosciuti dal funzionario tributario.
Relatore
Domenico OCCAGNA (Avvocato presso Comune di Civitavecchia (RM) - Docente Esclusivo A.N.U.T.E.L.)
La nuova disciplina delle spese processuali (art. 15, d. lgs. 546/1992):
la generalità del principio di soccombenza e l’eccezionalità della compensazione
la responsabilità aggravata per lite o resistenza temeraria
l’autonomia della fase cautelare, in relazione alle spese di lite
l’ingiustificato rifiuto di una proposta conciliativa
i criteri di liquidazione
Gli strumenti stragiudiziali di deflazione del contenzioso:
l’autotutela
l’acquiescenza
la definizione agevolata delle sanzioni (art. 16, comma 3, d. lgs. 472/1997)
l’accertamento con adesione
La nuova disciplina del reclamo e della mediazione tributaria (art. 17-bis, d. lgs. 546/1992):
le origini dell’istituto e la sua evoluzione
i principi della legge delega ed il sospetto di incostituzionalità
l’ambito di applicazione
gli effetti del ricorso giurisdizionale, l’eventuale proposta di mediazione e il loro esame da parte dell’ente impositore
l’improcedibilità del ricorso in pendenza del termine per la definizione del procedimento e la decorrenza del termine per la costituzione del ricorrente
la sospensione della riscossione e del pagamento delle somme dovute in base all’atto impugnato;
il perfezionamento della procedura
la riduzione delle sanzioni e la rateizzazione degli importi dovuti dal contribuente
La nuova disciplina della conciliazione giudiziale (artt. 48, 48-bis e 48- ter, d. lgs. 546/1992):
i principi della legge delega
la conciliazione fuori udienza:
l’accordo conciliativo
l’istanza per la definizione della controversia
l’eventuale fissazione dell’udienza di trattazione, la verifica dell’ammissibilità dell’istanza e la declaratoria di cessazione della materia del contendere
la conciliazione in udienza:
l’istanza per la conciliazione della controversia
il perfezionamento dell’accordo conciliativo e la declaratoria di cessazione della materia del contendere
la riduzione delle sanzioni e il pagamento delle somme dovute
Al fine di garantire una migliore organizzazione, è preferibile inviare la scheda di prenotazione entro giorno 20 settembre 2016 e comunque nei limiti di capienza della sala.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
1. I Comuni possono prenotare fino ad un numero massimo di 2 partecipanti per Ente.
2. Non è ammessa la partecipazione di soggetti diversi dall'Ente Locale che prestano la propria attività a supporto del Comune.