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Dup e bilanci, sui revisori decidono i regolamenti-Sole 24ore

  • 25 Lug, 2016
Pubblicato in: Contabilità e Bilancio
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Non è necessario che lo schema di Documento unico di programmazione presentato dalla giunta al consiglio entro il 31 luglio sia già provvisto, entro questo termine, del parere dell'organo di revisione contabile. Con un emenda­ mento inserito in sede di conversione del decreto enti locali (articolo 9­bis del Dl 113/16) viene infatti modificato il primo comma dell'articolo 174 del Tuel.

Quest'ultimo stabilisce l'obbligo di trasmissione all'organo consiliare, entro il 15 novembre di ogni anno, dello schema di bilancio di previsione finanziario e del Dup ap­ provati dalla giunta. Con la modifica viene meno la necessità di acquisire, entro il termine di invio al consiglio, il parere di congruità e attendibilità dei revisorie viene fatto rinvio a quanto stabilito nel regolamento di contabilità. Il primo banco di prova per il Dup è rappresentato dalla scadenza del 31 luglio, quando, in base agli articoli 151 e 170 del Tuel, gli enti locali sono tenuti a effettuare la presentazione dello schema di documento all'organo consiliare, al fine delle successive determinazioni di approvazione o richiesta di modifica. In merito alla necessità di coinvolgere l'organo di revisione contabile già in questa fase si era espressa la commissione Arconet che, nel valutare il contenuto di indirizzo programmatico del documento, aveva ritenuto necessaria l'acquisizione del parere di congruità e attendibilità al momento della presentazione del documento all'organo consiliare dell'ente. La nuova formulazione normativa demanda invece alla potestà regolamentare dell'ente la disciplina delle fasi procedimentali finalizzate alla definitiva approvazione degli atti di programmazione (Dup e bilancio di previsione) da parte del Consiglio. In questa sede dovranno pertanto essere disciplinati tempie modi per l'espressione del parere al Dup e al bilancio da parte dell'organo di revisione. Gli emendamenti al Dl 113/16 intervengono anche in tema di variazioni al bilancio di previsione (articolo 9­bis). In un'ottica di semplificazione dei procedimenti, viene specificata l'ulteriore competenza dei responsabili (di ufficio/servizio o, in assenza di disciplina regolamentare, del responsabile finanziario) a seguito di variazioni di esigibilità della spesa. La modifica è diretta a consentire ai responsabili, per ciascuno degli esercizi del bilancio, di effettuare le variazioni agli stanziamenti riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa e le variazioni agli stanziamenti correlati ai contributi a rendicontazione, escluse quelle del riaccertamento ordinario. Grazie alla modifica le variazioni delle operazioni da prestito flessibile e da contributi a rendicontazione (pur non generando Fondo pluriennale vincolato) vengono equiparate alle variazioni di fondo pluriennale vincolato. Queste variazioni di bilancio devono essere comunicate trimestralmente alla giunta, al pari di quelle collegate con il Fondo pluriennale vincolato. Con una modifica al comma 5­bis dell'articolo 175 si provvede poi a integrare le fattispecie demandate alla competenza dell'organo esecutivo. Spettano infatti alla giunta le variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso programma all'interno della stessa missione.

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