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Contributo erariale per contenziosi relativi a calamità naturali: disponibile la certificazione per la comunicazione delle spese, scadenza 31 marzo 2017 (dl 113/2016)

  • 01 Mar, 2017
Pubblicato in: Contabilità e Bilancio
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E’ stato pubblicato nella gazzetta Ufficiale n. 46 del 24 febbraio 2017 il decreto (DECRETO 14 febbraio 2017) del Ministero dell’Interno contenente la certificazione per ottenere un contributo a valere sul “Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità e cedimenti”, istituito con l’art. 4 del dl 113/2016.

Il fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2020, è finalizzato a sostenere la situazione finanziaria degli enti gravati da oneri dovuti al risarcimento per sentenze di condanna, che abbiano una particolare incidenza sul bilancio comunale. Le risorse vengono infatti assegnate agli enti che a seguito di sentenze esecutive di risarcimento conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad esse connessi, verificatisi entro il 25 giugno 2016, sono obbligati a sostenere spese di ammontare superiore al 50% delle spese correnti come risultanti dagli ultimi tre rendiconti approvati.

Per l’anno 2017, gli enti dovranno inviare entro il 31 marzo 2017, con le modalità telematiche previste dal Ministero dell’Interno, la certificazione recante sia l’ammontare delle spese derivanti da sentenze divenute esecutive dal 6 settembre 2016 al 31 marzo 2017, sia l’ammontare delle richieste eventualmente non soddisfatte nell’anno precedente a seguito dell’applicazione del metodo proporzionale, corrispondente alla differenza tra la differenza della spesa certificata ed il contributo erogato.

Il fondo, infatti viene assegnato fino a concorrenza dell’80% dell’ammontare delle richieste. Nel caso in cui queste superino la dotazione prevista annualmente, le somme vengono ripartite con il metodo proporzionale tra gli enti richiedenti; nel caso risultino inferiori, le economie registrate annualmente sono acquisite al riparto dell’anno successivo (art. 4, co. 2).

 

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