Nella Conferenza Stato-Città del 18 dicembre u.s. è stata deliberata la proroga al 28 febbraio 2025 del termine per l’approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali 2025-2027.
La richiesta di proroga, formulata a fine novembre dall’Anci e dall’UPI, era motivata dalle difficoltà riscontrate da molti enti locali in relazione alle incertezze connesse alle misure finanziarie previste dal DDL Bilancio 2025 e a taluni benefici che potranno essere oggetto di riparto nelle prime settimane del 2025.
Il decreto di proroga del Ministro dell’Interno è in corso di emanazione e dovrebbe esplicitare, come di consueto, l’autorizzazione all’esercizio provvisorio fino al nuovo termine per gli enti che non abbiano già provveduto all’approvazione del bilancio. La proroga coinvolge anche i termini per l’approvazione o la modifica delle delibere relative alle entrate, che potranno essere eventualmente adottate entro il nuovo termine da tutti i Comuni, apportando modifiche e integrazioni, nonché istituendo nuovi tributi previsti dall’ordinamento e finora non applicati.
Con riferimento alle modifiche introdotte nei principi contabili lo scorso anno, riguardanti il cd. bilancio tecnico (ved. nota IFEL del 14 settembre 2023), si segnala che gli obblighi e le tempistiche endoprocedimentali recati dai paragrafi 9.3.1 e seguenti dell’allegato 4/1 al D.Lgs. n. 118 del 2011 si adatteranno al nuovo termine, ovviamente nei soli casi di non ancora avvenuta approvazione del bilancio. Inoltre, per quanto concerne l’obbligo di dare espressa motivazione del ricorso alla proroga, gli enti potranno richiamare le motivazioni appropriate nella stessa deliberazione del bilancio di previsione.
Sotto il profilo fiscale si ricorda che due importanti entrate tributarie comunali godono di termini specifici per la deliberazione dei rispettivi atti, indipendenti dal termine ordinario o prorogato di deliberazione dei bilanci:
Un ulteriore effetto della proroga del termine per l’approvazione del bilancio di previsione è lo slittamento del termine per l’approvazione del PIAO, in base all’articolo 8, comma 2 del DM 24 giugno 2022, ai 30 giorni successivi al nuovo termine del bilancio di previsione.
Pubblichiamo la nota sintetica con i principali contenuti della legge di bilancio 2025 approvata dalla Camera dei Deputati.
Il testo, sul quale il Governo ha posto oggi la questione di fiducia, non dovrebbe subire cambiamenti con il passaggio all'esame del Senato che avverrà nei prossimi giorni.
Leggi l’approfondimento di Italia Oggi.
Nel quinto numero del PNRR delle cose, rubrica in collaborazione con il Sole24ore, sempre protagonisti i Comuni con l'81,3% delle risorse gestite. Meno di mille progetti per la realizzazione di nuovi alloggi. L'indagine condotta attraverso un modello di Intelligenza artificiale generativa nelle descrizioni dei progetti ha individuato 7.472 iniziative nel campo dell'edilizia residenziale pubblica, che quindi non riesce ad andare oltre il 2,4% del totale complessivo dei 306.705 progetti finanziati dai fondi comunitari del Recovery. Il totale di queste iniziative cumula un valore di 8,94 miliardi di euro, che rappresentano il 4,6% dei fondi complessivi portati da Next Generation Eu in Italia. In questo numero l’esempio di Ascoli, Novara e l’Unione dei Comuni Garfagnana e Valle del Serchio.
Diversi i commenti degli esperti: qui lo speciale realizzato dal Tgr Rai della Sicilia. Anche il Presidente IFEL e Sindaco di Novara Alessandro Canelli ha commentato i dati in questo articolo dell'Huffington Post in cui sindaci e sindacati auspicano un piano ad hoc per l'edilizia popolare.
Tutti i numeri del "PNRR delle cose" li trovi qui.
Leggi il nuovo episodio di dicembre 2024 in allegato.
Dal 1° gennaio 2025 sono entrate in funzione le nuove procedure informatiche sviluppate nell’ambito del programma di reingegnerizzazione dell’architettura di Tesoreria elaborato dalla Banca d’Italia (Progetto Re.Tes.).
Tra le novità introdotte da Re.Tes. si segnala l’assegnazione di un codice identificativo IBAN - International Bank Account Number (ISO 13616) – a ciascun conto corrente di tesoreria acceso presso la Banca d’Italia (Tesoreria Unica, Contabilità Speciali, ecc.) che, dal 1° gennaio 2025 sostituisce il preesistente numero di conto di tesoreria.
Per tale motivo, gli Enti che dispongono:
e tra questi gli Enti Locali, devono indicare necessariamente il codice identificativo IBAN dell’amministrazione beneficiaria in luogo del numero del conto di tesoreria, ovvero dell’unità elementare del bilancio, in caso di versamenti all’Erario.
I nuovi codici IBAN da utilizzare per garantire la corretta finalizzazione delle operazioni citate sono pubblicati sul sito internet del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, in cui è possibile trovare, associato ad ogni IBAN, il codice dell’attuale conto in qualità di “alias”.
In considerazione delle suddette novità, per la corretta compilazione degli ordinativi informatici (OPI) si rimandano gli Enti Locali all’aggiornamento dello standard Opi introdotto con la scheda di modifica n°45 pubblicata sul sito dell’Agid e si raccomanda di verificare con il proprio fornitore software che la produzione dei flussi ordinativi sia coerente con quanto previsto dalla suddetta scheda di modifica.
Allo stesso modo, la finalizzazione delle operazioni di girofondi disposti in favore di conti di tesoreria di titolarità degli Enti Locali, necessita la corretta indicazione dei relativi IBAN da parte dell’Ente ordinante che dovrà utilizzare gli IBAN contenuti nell’elenco pubblicato dalla RGS.
Si richiama, infine, l’attenzione dei Comuni alle modifiche che le novità introdotte da Re.Tes hanno comportato alle informazioni di rendicontazione rese disponibili dall’Agenzia delle entrate, tramite il portale Siatel v.2.0 – Punto fisco, con riguardo al Sistema F24 (vedi circolare Agenzia entrate; Allegato 1; Allegato 2).