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Imu-Tasi, la ricerca è no profit- italia oggi sette

  • 20 Lug, 2015
Pubblicato in: Entrate e Riscossione
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Gli immobili posseduti dal Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) e dall'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (Enea), quali enti di ricerca scienti?ca, utilizzati per ? nalità non commerciali, sono esenti dal pagamento dell'Imu e della Tasi perché possiedono i requisiti soggettivi e oggettivi, nonché quelli generali e di settore che quali? cano le attività previste dalla legge, svolte con modalità non commerciali e prive di scopo di lucro.

Lo ha chiarito il dipartimento delle ? nanze del Ministero dell'economia, con la risoluzione n. 7 del 13 luglio 2015. Secondo il Ministero, che ha fornito un'ampia disamina sulle caratteristiche che devono possedere gli enti non pro?t e sulle condizioni imposte dall'articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 504/1992, gli immobili posseduti da Cnr ed Enea possono fruire dei bene? ci ? scali perché sono anche in linea con i requisiti ? ssati dall'articolo 3 del decreto ministeriale 200/2012, considerato che le attività di questi enti di ricerca «sono svolte con modalità non commerciali e sono prive di scopo di lucro». Tra l'altro, le loro prestazioni di servizi, «rese per obbligo di legge, hanno carattere non economico di natura interna, i cui proventi sono reinvestiti nell'attività di ricerca e non sono né distribuiti né reinvestibili in caso di scioglimento, proprio in ragione della natura giuridica pubblica degli enti stessi». Le attività esenti. Com'è noto, gli immobili destinati alle attività di ricerca scienti? ca sono indicati tra quelli che, in presenza dei requisiti di legge, hanno diritto alle agevolazioni ? scali, così come disposto dal citato articolo 7. La norma, però, contiene un'elencazione piuttosto ampia. Tutti gli immobili degli enti non pro? t, infatti, sono esonerati dal pagamento dell'imposta municipale e dell'imposta sui servizi indivisibili se sugli stessi vengono svolte attività sanitarie, didattiche, ricreative, sportive, assistenziali, culturali e via dicendo con modalità non commerciali. In base al decreto ministeriale 200/2012 devono richiedere per lo svolgimento delle suddette attività rette di importo simbolico e comunque non superiori alla metà rispetto alla media di quelle pretese dai soggetti che svolgono l'attività con modalità commerciali. Per esempio, come posto in rilievo nelle istruzioni al modello di dichiarazione ad hoc approvato per questi enti, le attività didattiche, che sono quelle dirette all'istruzione e alla formazione, si ritengono effettuate con modalità non commerciali solo se vengono rispettate le seguenti condizioni: a) l'attività è paritaria rispetto a quella statale e la scuola adotta un regolamento che garantisce la non discriminazione in fase di accettazione degli alunni; b) viene applicata la contrattazione collettiva al personale docente e non docente; l'attività è svolta a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico. Le attività ricettive, invece, devono avere una funzione strumentale, funzionale al soddisfacimento di bisogni di natura sociale. Quindi, devono essere tenute distinte da quelle svolte nelle strutture alberghiere e paralberghiere. In particolare, devono svolgere attività di assistenza o protezione sociale, educazione e formazione, turismo sociale. L'articolo 91-bis del dl (1/2012), poi, dispone che qualora l'unità immobiliare abbia un'utilizzazione mista, l'esenzione si applica solo sulla parte nella quale si svolge l'attività non commerciale, sempre che sia identi? cabile. La parte dell'immobile dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente deve essere iscritta in Catasto. Nel caso in cui non sia possibile accatastarla autonomamente, l'agevolazione spetta in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile che deve risultare da apposita dichiarazione. Anche se è oltremodo dif? coltoso individuare all'interno di uno stesso immobile, con un'unica rendita, la parte destinata a attività commerciali. Quindi nei casi in cui non possa essere frazionato, perché non è possibile individuare una parte che abbia autonomia funzionale e reddituale, è demandato al contribuente il compito di ? ssarne le proporzioni e certi? care quale sia quella destinata a attività non commerciali. Bisogna ricordare che per l'esenzione parziale contano la super? cie e il numero dei soggetti che utilizzano le unità immobiliari per attività miste, commerciali e non commerciali. In particolare, è necessario fare riferimento allo spazio, al numero dei soggetti nei confronti dei quali vengono svolte le attività con modalità commerciali o non commerciali e al tempo durante il quale l'immobile è destinato a un determinato uso. Se viene svolta un'attività diversa da quelle elencate dalla norma solo per un periodo dell'anno, per determinare le imposte dovute occorre conteggiare i giorni durante i quali l'immobile ha questa destinazione.In sintesi

Norme di riferimento: articolo 7, comma 1, lettera i), decreto legislativo 504/1992; articolo 91-bis dl 1/2012; decreto ministeriale 200/2012; decreto ministeriale del 26 giugno 2014; decreto ministeriale del 23 settembre 2014 Risoluzione ministeriale: n. 7 del 13 luglio 2015 Presupposto per l'esenzione: immobile posseduto e utilizzato da un ente non commerciale Ulteriore condizione: immobile destinato allo svolgimento delle attività con modalità non commerciali Tipologia esenzione: totale o parziale Enti di ricerca: hanno diritto all'esenzione

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