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Sul lastrico solare non si paga l'Imu - Italia Oggi del 2 agosto del 2013

  • 02 Ago, 2013
Pubblicato in: Entrate e Riscossione
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L'utilizzo del lastrico solare di un immobile per la realizzazione di un impianto fotovoltaico allo scopo di conseguire un risparmio energetico dell'immobile stesso, non è considerabile ai fini Imu come superficie edificabile e pertanto è ininfluente relativamente all'imposta dovuta su tale immobile.

Il lastrico è, infatti, parte integrante dell'edificio stesso e, ai fini della tassazione in esame, si deve fare riferimento unicamente all' edificio ed alle unità immobiliari che lo compongono.Questo è il senso della recentissima risoluzione ministeriale n. 8/Df del 22 luglio 2013, emanata dal ministero dell'economia e finanze, su cui concentreremo la nostra attenzione.La circolare in esame, fa riferimento alla fonte normativa della Imposta municipale unica (c.d. Imu), e cioè all'art. 13 del dl 6 dicembre 2011 n. 201, nel quale si specifica che la base imponibile della nuova imposta locale, è costituita dal valore dell'immobile, così come determinato dall'art. 5 del dlgs 30 dicembre 1992 n. 504.Ricordiamo che secondo l'ordinamento vigente, qualsiasi bene immobile deve essere individuato secondo le regole catastali, ossia mediante l'identificativo della mappa per le aree (rectius particelle), a cui può essere aggiunto il subalterno per le unità immobiliari ivi ubicate. Ne consegue che ogni valutazione patrimoniale o reddituale relativa a ciascun immobile deve tener conto della delimitazione e della forma di ciascuna particella o unità immobiliare.In base al presupposto normativo, l'immobile può essere qualificato come area edificabile nell'ipotesi in cui la stessa (nel nostro caso il lastrico) non sia riferibile ad alcuna unità immobiliare già esistente: la circolare in esame si riferisce al decreto del ministero delle finanze 2 gennaio 1998 n. 28, che individua il valore dell'area in riferimento al prezzo di mercato in comune commercio o alla rendita catastale di ciascuna unità immobiliare, realizzata sull'area incrementata del valore del 5%, poi moltiplicata per i coefficienti stabiliti dall'art. 13 IV° comma del dl 201/2011.Per l'inquadramento del lastrico solare in una delle fattispecie recate dalle norme sopra richiamate, si deve far riferimento, innanzitutto, alla circolare n. 9/T del 26 novembre 2001 dell'Agenzia del territorio (ora Agenzia delle entrate) nella quale si legge che «come è noto, sono indicate come categorie fittizie (F1 = area urbana, F2 = unità collabenti, F3 = unità in corso di costruzione, F4 = unità in corso di definizione ed F5 = lastrico solare) quelle che, pur non previste nel quadro generale delle categorie (in quanto ad esse non è associabile una rendita catastale), sono state necessariamente introdotte per poter permettere la presentazione in Catasto di unità particolari (lastrici solari, corti urbane, unità in via di costruzione ecc.) con la procedura informatica di aggiornamento Docfa.Quando, invece, il lastrico solare sia associato a un edificio relativo ad una o più unità immobiliari, per la determinazione della rendita catastale, ai fini della valutazione del lotto di cui sopra, si deve far riferimento, così si esprime testualmente la Circolare, «alle sole potenzialità edificatorie già espresse attraverso l'attuata edificazione e non di quelle previste dagli strumenti urbanistici in vigore, atteso che la stima catastale riguarda l'uso attuale del bene e non già l'uso fisicamente possibile e legalmente ammissibile, caratterizzato dalla massima produttività».Perciò sulla base di quanto affermato, emerge che il lastrico solare, sia esso riferibile a un edificio privato o ad uno pubblico, è parte integrante dell'edificio stesso, e in quanto tale, concorre alla determinazione dell'imposta in base alle rendite catastali delle unità immobiliari che compongono lo stesso fabbricato.Quindi si esclude che tali lastrici, durante la fase di realizzazione dell'impianto fotovoltaico, siano da qualificarsi come aree edificabili e che perciò siano autonomamente soggetti all'imposta Imu.Ciò anche sulla base delle considerazioni della giurisprudenza della Corte di cassazione, che in una recente sentenza (Cass. n° 10735 del 8 maggio 2013), ha affermato che in materia di Ici (ma le stesse considerazioni valgono pure per l'Imu, in virtù dello specifico rinvio effettuato dal comma 3 dell'art. 13 del dl n. 201/2011, ai criteri di determinazione della base imponibile Ici) la nozione di fabbricato, di cui all'art. 2 del dlgs 30/12/1992, n. 504, rispetto all'area su cui esso insiste, è unitaria, nel senso che, una volta che l'area edificabile sia comunque utilizzata, il valore della base imponibile ai fini dell'imposta si trasferisce dall'area stessa all'intera costruzione realizzata. La Circolare, in ultimo, fa riferimento anche a un altro precedente analizzato dalla Cassazione, nel quale i giudici si sono espressi nello stesso senso della più recente giurisprudenza.Concludendo, quindi la realizzazione dell'impianto fotovoltaico sul lastrico solare, nei termini indicati, non è tassabile in base al concetto di area edificabile del lastrico stesso ed è quindi ininfluente ai fini dell'imposta Imu.

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