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Imu, dieci mosse per non sbagliare l'acconto - Il Sole24 ore del 17 giugno del 2013

  • 13 Giu, 2013
Pubblicato in: Entrate e Riscossione
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Ultimo giorno per pagare l'acconto Imu. Entro oggi deve infatti essere versata l'imposta relativa al possesso di immobili che si è verificato nel primo semestre del 2013. Anche per chi avesse già pagato, la scadenza è l'occasione per controllare di aver calcolato correttamente l'importo - partendo dalla check-list in dieci passaggi pubblicata in pagina - e magari per predisporre le correzioni con il ravvedimento sprint, utilizzabile da domani.
Non tutti sono chiamati alla cassa. Per effetto dell'articolo 1, Dl 54/2013, il tributo è sospeso per l'abitazione principale e relative pertinenze, nonché per gli immobili delle cooperative a proprietà indivisa e degli Iacp.


La nozione di abitazione principale - si ricorda - richiede la compresenza di due requisiti, uno formale l'altro di fatto: la residenza anagrafica e la dimora abituale del proprietario. Non è di ostacolo il fatto che alcune stanze dell'abitazione principale siano locate a terzi.
In caso di assegnazione dell'ex casa coniugale, in sede di separazione o divorzio, l'unico soggetto passivo, in linea di principio, è il coniuge assegnatario. Se questi possiede i due requisiti di legge perché la casa possa essere considerata abitazione principale, l'Imu non deve essere versata, anche se il proprietario del bene fosse l'altro coniuge. Se però l'immobile non è in proprietà di nessuno dei due coniugi, occorre fare una distinzione:
enell'ipotesi dell'ex casa coniugale detenuta in forza di un contratto di locazione, non si applica la regola Imu, poiché trova invece applicazione la norma speciale dell'articolo 6, legge 392/78, che prevede la successione del coniuge assegnatario nel contratto stesso (risoluzione n. 5 del 2013). In base a questa disposizione, dunque, l'assegnatario è considerato un mero locatario, con l'effetto che l'Imu continua a essere dovuta dal locatore, che non beneficia dello stop al pagamento;
rse invece il titolo della detenzione era il comodato, resta valida la finzione giuridica Imu secondo cui l'assegnatario è qualificato come titolare del diritto di abitazione sulla casa.
Si pone poi il problema di come trattare le aree scoperte pertinenziali dell'abitazione principale, che siano qualificabili come aree edificabili. Sul punto, l'orientamento della Corte di cassazione è diventato sempre più restrittivo (si veda l'ordinanza 10090/2012). Un requisito che la giurisprudenza ritiene indispensabile è l'avvenuta indicazione nella dichiarazione Imu dell'area scoperta pertinenziale. Occorre inoltre che la destinazione a servizio o ornamento del bene principale non sia rimovibile senza radicali trasformazioni.
Nonostante le opinioni contrarie, invece, si deve ritenere che l'accatastamento dell'area pertinenziale insieme con l'abitazione principale non possa essere considerato necessario, altrimenti si sovvertirebbe la stessa nozione di pertinenza nell'Imu. È stato infatti affermato dalla giurisprudenza di legittimità che la nozione deriva dalla disciplina civilistica (articoli 817 e seguenti del Codice civile). Ma in questo contesto la modalità dell'accatastamento non ha rilevanza. Ritenere che l'area scoperta sia pertinenza solo se è unita catastalmente all'abitazione significherebbe adottare una nozione catastale di pertinenza, che non trova legittimazione nelle disposizioni di legge. Se considerando insieme la casa e la pertinenza scoperta, la rendita catastale della casa si dovesse elevare, vi saranno gli estremi per l'attivazione da parte dei Comuni della procedura di accatastamento forzoso (comma 336 dell'articolo unico della legge 311/2004).

Un altro dubbio riguarda l'ipotesi in cui la situazione dell'immobile sia variata nel corso del primo semestre. Nella circolare 2 del 2013, le Finanze hanno chiarito che se il contribuente ha perso la soggettività passiva in questo periodo, l'acconto dovrà essere commisurato ai mesi di effettivo possesso. Si ritiene che le stesse regole debbano valere quando una casa è diventata abitazione principale, ad esempio, il 1° aprile del 2013. In tale eventualità, l'acconto sarà dovuto limitatamente ai mesi in cui tale qualificazione non era ravvisabile.
Non è chiaro invece come comportarsi nell'ipotesi opposta (abitazione principale divenuta seconda casa nel 2013). Sembrerebbe che anche in tale ipotesi l'acconto Imu debba comunque essere calcolato per tre mesi. Non è da escludere tuttavia la possibilità che il contribuente debba calcolare l'acconto ipotizzando un possesso di nove mesi per tutto l'anno 2013 e dividere il risultato per due. L'incertezza esistente dovrebbe scongiurare in tutti i casi l'irrogazione delle sanzioni.

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