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Per le seconde case acconto tutto al Comune - Il Sole24 ore Dossier del 5 giugno del 2013

  • 05 Giu, 2013
Pubblicato in: Entrate e Riscossione
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Seconde case, uffici, negozi, magazzini, insomma per oltre la metà delle unità immobiliari la scadenza del 17 giugno non porterà alcuna novità, a meno che il Comune non abbia disposto variazioni all'aliquota che possano risultare più convenienti, ma si tratta di casi davvero rari. Vediamo perché.

Intanto perché sono pochi i municipi che hanno scelto di aggiornare le aliquote nei termini inizialmente previsti, cioè il 16 maggio. Poi perché sono ancora meno quelli che hanno abbassato le pretese (qualche caso si è verificato per gli immobili d'impresa, come illustrato a pagina 8). In ogni caso c'è un altro problema: un emendamento alla legge di conversione del Dl 35/2013 prevede che tutti debbano usare le aliquote e le detrazioni 2012, quindi solo chi paga prima dell'entrata in vigore di questa disposizione (probabilmente verso il 7-10 giugno) avrà la possibilità di scegliere, altrimenti si baserà comunque sui riferimenti 2012. Attenzione, però: non ci si deve fidare ciecamente di quanto pagato in totale nel 2012. Questo semplice calcolo vale solo se non è cambiata la situazione dell'immobile, se cioè nel 2012 è stato posseduto per tutto l'anno e nel 2013 non ci sono state variazioni, oppure era in affitto e ci è rimasto. Passaggi di proprietà e di affitto, e naturalmente la perdita o l'acquisizione della qualifica di abitazione principale cambiano la base imponibile e quindi il calcolo dell'imposta
Le cose potrebbero cambiare ancora il prossimo dicembre, perché ai Comuni è stato nel frattempo prorogato al 16 ottobre il termine per comunicare le delibere con eventuali nuove aliquote al ministero dell'Economia. E in quel caso si dovranno rifare i conti per il saldo. Ma chi ora paga usando le aliquote 2012 o eventualmente quelle del 2013 (con gli accorgimenti spiegati prima) non sbaglia. Ed è già un bel risultato.
Ricordiamo in ogni caso che esiste anche un plotoncino di abitazioni principali che sarà comunque condannato alla rata di giugno: si tratta di quelle iscritte alle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli e palazzi di eminenti pregi storico-artistici). Sono comunque poche decine di migliaia in tutta Italia.
Quanto alle altre categorie interessate dalla scadenza del 17 giugno senza che siano intervenute variazioni normative, sono parecchie: le abitazioni che non siano principali, cioè quelle a disposizione, affittate o in comodato (almeno 30 milioni), e poi gli immobili del gruppo B (quelli a uso collettivo, come collegi e convitti, conventi, caserme, case di cura ed ospedali senza fine di lucro, uffici pubblici, scuole, biblioteche, musei, cappelle private), del gruppo C (negozi, magazzini, laboratori artigiani, palestre, stalle, scuderie, box e garage, tettoie) , le aree edificabili.
Per tutti questi immobili valgono i sistemi di calcolo già in vigore nel 2012: il valore imponibile (cui si applica poi l'aliquota Imu decisa dal Comune) è dato dalla rendita catastale aggiornata del 5 per cento e moltiplicata per 160 (abitazioni del gruppo A, magazzini, tettoie, stalle e box-garage), 80 (uffici in categoria A10), 140 (gruppo B più laboratori e palestre dei gruppi C3 e C4), 55 (negozi di categoria C1), mentre per le aree fabbricabili vale il valore di mercato (si veda anche lo schema generale di calcolo nella pagina a fianco).
Ricordiamo che da quest'anno il gettito sulle seconde case va tutto ai Comuni, quindi il versamento, che l'anno scorso era sdoppiato perché allo Stato era riservata l'aliquota del 3,8%, ora va fatto tutto insieme con il codice tributo 3918.

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