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Tares, af? damenti senza gara-Italia oggi

  • 07 Ago, 2015
Pubblicato in: Entrate e Riscossione
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Cambiare nome ai tributi crea problemi per la gestione delle attività di accertamento e riscossione da parte dei concessionari e serve un intervento legislativo ad hoc per ampliare l'af? damento alle entrate che non risultino contemplate dal contratto.

È quello che ha fatto ancora una volta il legislatore con il dl enti locali (78/2015), la cui legge di conversione è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Uf? ciale, prevedendo espressamente che i comuni possono af? dare, ? no alla scadenza del relativo contratto, l'accertamento e la riscossione della Tares, così come già previsto per la Tari e la tariffa corrispettiva, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risultava af? dato il servizio di gestione dei ri? uti o di accertamento e riscossione della tassa. In effetti l'articolo 7, comma 4, del dl 78/2015 ha integrato l'articolo 1, comma 691, della legge di Stabilità 2014 (147/2013) che limitava l'af? damento della attività di accertamento e riscossione della Tari e della tariffa corrispettiva ai concessionari che avevano svolto il servizio smaltimento ri? uti ? no al 31 dicembre 2013. Per la Tares si era creato un vuoto normativo, in quanto la gestione di questo tributo ex lege era circoscritta ai soggetti che ? no al 31 dicembre 2012 avevano, anche disgiuntamente, gestito il servizio ri? uti e accertato e riscosso la Tarsu, la Tia1 o la Tia2. In assenza di un'apposita disposizione normativa, invece, i concessionari che nel 2013 hanno gestito l'Imu per conto dei comuni non possono accertare e riscuotere la Tasi, senza gara, nonostante siano analoghe le modalità di determinazione dei due tributi. L'articolo 1 del dl sulla ? nanza locale ha modi? cato la norma della legge di Stabilità (articolo 1, comma 691, legge 147/2013) che riconosceva, in un primo momento, ai concessionari la facoltà di accertare e riscuotere sia la Tari che la Tasi senza fare ricorso alle gare. Con la nuova formulazione del comma 691, come già rilevato, il bene? cio è limitato solo a Tares, Tari e tariffa puntuale. Quindi, i comuni devono scegliere tra la gestione diretta o l'af? damento all'esterno, tramite gara, dei servizi di accertamento e riscossione dell'imposta sui servizi indivisibili. Del resto, essendo un nuovo tributo, richiede un incarico ad hoc. Normalmente, salvo deroghe, le attività di accertamento e riscossione delle entrate locali possono essere af? date solo con gara. Anche la giurisprudenza ha preso questa posizione. Per esempio, il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce (III), con la sentenza 1771/2013, ha affermato che Imu e Tares sono due tributi diversi dall'Ici e dalla Tarsu, quindi sono privi di effetti i contratti di af?damento delle attività di accertamento e riscossione Ici e Tarsu in seguito alla loro abolizione. Il concessionario non può pretendere di mantenere in vita il rapporto con il comune per gestire i tributi che li hanno sostituiti. Per il giudice amministrativo, le norme sopravvenute hanno «abolito» e non meramente «modi? cato» l'oggetto delle precedenti concessioni. Pertanto, l'af? damento in concessione del servizio «deve intendersi decaduto "ipso iure" in ragione dei nuovi provvedimenti legislativi statali» che hanno abolito l'Ici e la Tarsu. Per i nuovi af? damenti è necessaria la gara a evidenza pubblica. Solo il legislatore, come ha fatto per la Tares con l'ultimo intervento normativo, ha il potere di dare continuità ai contratti in corso con i concessionari per le entrate che non risultino formalmente af? date.

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