Ultimo aggiornamento 18.04.2024 - 9:01

Si paga solo quando dal Comune arriva il modello F24 o il bollettino postale- Sole 24ore

  • 04 Dic, 2014
Pubblicato in: Entrate e Riscossione
TAG:
Letto: 942 volte

Un ulteriore elemento di differenza dall'Imu e dalla Tasi è costituito dal sistema di versamento della Tari, che non viene calcolata direttamente dal contribuente e quindi non segue il criterio dell'autoliquidazione.

Anche le modalità di pagamento sono più ampie. Infatti, accanto al sistema tradizionale dell'F24 (modello o bollettino postale centralizzato), la disciplina della Tari consente l'utilizzo di servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali (Rid, Pos, Mav, eccetera).

Il contribuente dovrebbe quindi ricevere dal Comune l'apposito avviso di pagamento, con allegato modello precompilato, contenente l'importo dovuto per la Tari e il tributo provinciale (mediamente intorno al 5%), l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree, la destinazione d'uso, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze.

Eventuali variazioni in corso d'anno (ad esempio per modifica del numero dei componenti o della destinazione delle superfici) potranno essere conteggiate nella Tari del prossimo anno anche mediante conguaglio compensativo.

Ovviamente in sede di versamento vanno rispettate le regole del minimo esigibile (12 euro, in mancanza di diverso importo stabilito dall'ente) e dell'arrotondamento matematico, che in caso di impiego del modello F24 deve essere operato per ogni codice tributo. Preoccupazioni che di fatto non si pongono per la Tari, visto che sono gli stessi Comuni a predisporre gli avvisi di pagamento e quindi a sviluppare i dovuti conteggi.

In caso di mancata ricezione dell'avviso di pagamento, sarebbe opportuno contattare l'ufficio tributi comunale o consultare il sito internet dell'ente per verificare se ci sono ritardi o altre informazioni utili.

Che succede però se si riceve l'avviso ma non si effettua il pagamento nei termini previsti? Anche qui le regole non sono univoche, ma è diffusa la prassi - prevista in molti regolamenti comunali - di inviare un sollecito di pagamento contenente le somme da versare in unica soluzione. Sono quindi generalmente previsti tre step: 1) avviso di pagamento; 2) sollecito; 3) avviso di accertamento. Quest'ultimo viene notificato solo in caso di mancato pagamento del sollecito e contiene l'irrogazione delle sanzioni e l'applicazione degli interessi di mora.

Si tratta di un sistema di garanzia per il contribuente, dal momento che gli avvisi di pagamento vengono solitamente inviati per posta semplice, pertanto mancherebbe la prova della ricezione e quindi l'inadempimento da sanzionare. Se però l'avviso di pagamento viene notificato o inviato per posta elettronica certificata (informazione disponibile sul portale Ini-Pec) il Comune è già nelle condizioni di sanzionare il mancato pagamento.

Occorre quindi esaminare il regolamento comunale e verificare con quale mezzo viene inviato l'avviso di pagamento, se con posta semplice, con Pec o con altre modalità (notifica, raccomandata con avviso di ricevimento): nel primo caso si dovrebbe ricevere un sollecito, negli altri casi è scontata l'applicazione delle sanzioni del 30%, peraltro non riducibili. Infatti lo sconto previsto in caso di «adesione» del contribuente (sanzioni ridotte ad un terzo) non è applicabile all'omesso o al tardivo pagamento ma solo all'omessa o infedele dichiarazione.

Progetti

Podcast - Gazzetta IFEL


Webinar
e-Learning

In presenza

Seminari