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Extra Tares senza sanzioni per il ritardo del Comune - Il Sole 24 ore

  • 16 Gen, 2014
Pubblicato in: Entrate e Riscossione
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Tributi locali. I chiarimenti del question time di ieri in Commissione finanze

Nessuna sanzione in caso di versamento insufficiente della maggiorazione Tares in scadenza il 24 gennaio, qualora ciò sia dipeso dal ritardato invio dei bollettini precompilati da parte dei comuni. I Comuni, inoltre, hanno senz'altro il potere di stabilire in regolamento l'importo minimo al di sotto del quale non procedere ad accertamenti. Tanto, anche in previsione dei controlli da eseguire sulla mini-Imu in scadenza sempre il prossimo 24 gennaio.
Sono le risposte date dal sottosegretario Baretta al question time di ieri in commissione Finanze alla Camera.
La prima riguarda il pagamento della maggiorazione per servizi indivisibili, interamente devoluta allo Stato, la cui scadenza è stata stabilita dalla legge 147/2013 al 24 gennaio. La risposta implicitamente conferma che, per effetto di tale intervento legislativo, la modalità di versamento della maggiorazione è diventata per auto liquidazione, diversamente da quello che accade normalmente per la tassa rifiuti. Questo significa in pratica che, in linea di principio, il contribuente deve comunque rispettare il termine del 24 gennaio, anche se non riceve per tempo il modello pre compilato da parte del comune. Non è così per la tassa rifiuti che invece non può, di regola, essere pagata se non si riceve l'avviso dell'ufficio tributi.
La domanda rivolta alle Finanze mirava ad avere assicurazioni sull'inapplicabilità di sanzioni e interessi qualora i moduli per il pagamento inviati dai comuni giungessero in ritardo. Le Finanze hanno ricordato in proposito il disposto di cui all'articolo 5, comma 4-bis, Dl 102/2013, e la disposizione generale di cui all'articolo 10, legge 212/2000 (nessuna sanzione se il ritardo è causato dall'amministrazione finanziaria).
D'altro canto, è inevitabile che diversi pagamenti della maggiorazione giungano anche molto oltre il termine del 24 gennaio. Si tratta dei casi in cui nel corso del 2013 si siano verificate variazioni nelle superfici occupate dai contribuenti che vengono denunciate al comune nel termine stabilito dal regolamento comunale per la presentazione della dichiarazione. Proprio per prevedere tali eventualità, molti regolamenti locali hanno stabilito termini ampi per la prima (e ultima) denuncia Tares, alla quale possono fare seguito conguagli degli importi dovuti che potrebbero giungere nei primi mesi di quest'anno.
Qualora invece la maggiorazione derivasse dall'attività accertativa del comune, che rileva una superficie superiore a quella denunciata o scopre l'omissione degli obblighi dichiarativi, tutti gli importi dovuti a tale titolo, comprese sanzioni e interessi, verrebbero acquisiti dall'ente locale.
In ordine alla seconda risposta, infine, le Finanze confermano che, per effetto dell'abolizione del tetto minimo di 30 euro per i tributi comunali da parte della legge 147/2013, i comuni hanno piena potestà regolamentare nel fissare gli importi minimi da accertamento. Tanto, in virtù dell'articolo 52, Dlgs 446/97.

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