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Tassa rifiuti su cortili e balconi - Italia Oggi

  • 03 Dic, 2013
Pubblicato in: Entrate e Riscossione
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Manca l'esclusione espressa. Si rischia il contenzioso

Balconi, terrazze, cortili e giardini rischiano di pagare la nuova tassa rifiuti. Dal 2014 potrebbero infatti essere soggette alla nuova Tari le aree pertinenziali degli immobili destinati ad abitazioni civili. E questo, considerata l'incerta formulazione dell'articolo 1, comma 442, del disegno di legge di stabilità, che esclude espressamente le aree scoperte non operative, le quali possono essere considerate pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali, a meno che non siano detenute o occupate in via esclusiva. Le superfici pertinenziali delle abitazioni civili (terrazze, balconi) sono state escluse dal pagamento della Tarsu (articolo 62 del decreto legislativo 507/1993) e dalla Tares. L'articolo 14 del dl 201/2011, prima delle recenti modifiche, ne prevedeva espressamente l'esonero. Successivamente la disposizione è stata modificata prevedendo un generico riferimento alle pertinenze di locali tassabili. Quindi solo un'interpretazione ad hoc, riconoscendo in maniera chiara l'esclusione, potrebbe evitare un aumento del carico tributario sulle utenze domestiche o comunque un probabile contenzioso tra comuni e cittadini. Così come è già avvenuto durante l'anno in corso quando, per errore, aveva assoggettato al pagamento della Tares le aree pertinenziali o accessorie a locali tassabili. Con un aumento notevole della tassazione per i soggetti che svolgono attività commerciali e industriali, qualora i comuni avessero applicato a superfici di ampie dimensioni la tariffa relativa alla specifica attività esercitata dall'impresa. Non a caso più volte dalle pagine di questo giornale era stata sollecitata una modifica normativa, per escludere dal pagamento della tassa le aree cosiddette non operative (per esempio, il parcheggio di un supermercato o l'area di manovra di uno stabilimento industriale). Solo con l'articolo 10 del dl 35/2013 è stato disposto l'esonero dalla Taresdelle aree scoperte non operative. Questa scelta legislativa viene mantenuta in vita anche per la Tari. Le aree pertinenziali o accessorie di civili abitazioni, così come quelle condominiali, sempre che non vengano occupate in via esclusiva, sono, tuttavia, sempre state esonerate dal pagamento del tributo sui rifiuti. Si sta parlando di un cortile o un giardino condominiale, un'area di accesso ai fabbricati civili e così via. Adesso, tale situazione potrebbe rideterminarsi solo con una modifica al disegno di legge di Stabilità che, ricordiamo, approvato dal Senato, è adesso all'esame della camera dei deputati

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