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Tares e maggiorazione con F24 o c/c postal - Italia Oggi

  • 03 Dic, 2013
Pubblicato in: Entrate e Riscossione
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Risoluzione delle finanze. ferma la scadenza del 16/12

I pagamenti del prelievo sui rifiuti e della maggiorazione Tares devono essere effettuati o tramite modello F24 o anche mediante bollettino di conto corrente postale. La scadenza del versamento non può essere stabilita oltre il termine del 16 dicembre 2013. Norme particolari per i comuni di alcune regioni e province a statuto speciale e per i versamenti dei cittadini all'estero. Sono questi i principi fondamentali che si ricavano dalla risoluzione n. 10 del 2 dicembre 2013 del dipartimento delle finanze del ministero dell'economia e delle finanze che interviene a chiarire alcuni aspetti ancora rimasti in ombra a seguito della risoluzione n. 7-00165 dell'on. Fragomeli presentata il 13 novembre 2013 e riformulata il 18 novembre 2013. Si ricorderà al riguardo il valzer delle interrogazioni sui prelievi attinenti ai rifiuti, perché a quella appena ricordata si devono aggiungere le interrogazioni degli onorevoli Causi e Paglia che hanno creato uno stato di indeterminatezza da cui è difficile districarsi. Ci hanno pensato i tecnici del Mef a porre ordine sul punto ribadendo a chiare lettere alcuni principi condivisi con l'Agenzia delle entrate: i pagamenti del prelievo sui rifiuti e della maggiorazione Taresdevono essere effettuati tramite modello F24; occorre utilizzare i codici tributo istituiti per la Tares con le risoluzioni n. 37 del 27 maggio 2013 e n. 42 del 28 giugno 2013 e ciò per due ordini di ragioni: da un lato per garantire la regolarità e tempestività dei flussi finanziari e informativi destinati ai comuni, dall'altro per rendere disponibile con immediatezza tale modalità di pagamento per tutti i contribuenti, compresi gli enti pubblici; i versamenti possono essere effettuati anche mediante il bollettino di conto corrente postale predisposto per la Tares con decreto direttoriale 14 maggio 2013, previsto dall'art. 14, comma 35, del dl n. 201 del 2011, che disciplina il tributo; la scadenza del versamento non può essere stabilita oltre il termine del 16 dicembre 2013; indipendentemente dalle scelte operate dai comuni in tema di copertura dei costi relativi alla gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti ai sensi dell'art. 5 del dl n. 102 del 2013, gli enti locali devono inviare ai contribuenti in occasione dell'ultima rata il modello precompilato di pagamento del tributo, costituito unicamente dal modello F24 e dal bollettino di conto corrente postale, che prevedono la separata indicazione delle somme dovute a titolo di tributo o tariffa e maggiorazione. Si ricorda, infatti, che l'art. 10, comma 2, lett. c) del dl n. 35 del 2013 dispone che la maggiorazione Tares pari a 0,30 euro a mq è riservata allo stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo con F24 o con bollettino postale, come anche chiarito nella risoluzione n. 9/Df del 2013.Invece i residenti all'estero, nel caso in cui non possa essere utilizzato il modello F24 (oppure il modello F24 «enti pubblici»), devono: contattare direttamente i comuni per il versamento relativo al tributo o alla tariffa puntuale di cui al comma 29 dell'art. 14 del dl n. 201 del 2011; effettuare un bonifico direttamente in favore della Banca d'Italia utilizzando il codice Iban IT80R0100003245348001150300, per il versamento relativo alla maggiorazione Tares che verrà accreditata al bilancio dello Stato. Occorre, poi, indicare il codice Bic«BITAITRRENT», corrispondente alla Banca d'Italia. Come causale del versamento devono essere indicati: il codice fiscale o la partita Iva del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo stato estero di residenza, se posseduto; la sigla «magg.Tares», il nome del comune ove sono ubicati gli immobili e il codice tributo 3955; l'annualità di riferimento.La copia di entrambe le operazioni deve essere inoltrata al comune per i necessari controlli del caso.Le modalità di versamento del tributo, della tariffa puntuale e della maggiorazione Tares prima indicate sono valide anche per gli enti pubblici che non possono utilizzare il bollettino di conto corrente postale o il modello «F24 enti pubblici»

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