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Comodato, incognita terzo immobile- Italia oggi

  • 29 Gen, 2016
Pubblicato in: Entrate e Riscossione
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Sulle agevolazioni Imu e Tasi per gli immobili dati in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta destinati ad abitazione principale incombe l'incognita del terzo immobile, anche se posseduto in quota parte dal comodante.

E' il dubbio più ricorrente che i contribuenti e i funzionari dei comuni hanno manifestato nel corso del videoforum di Italia Oggi del 21 gennaio scorso. L'articolo 1 della legge di Stabilità  2016 (208/2015), infatti, ha abolito il potere di assimilazione dei comuni e ha previsto una riduzione del 50% della base imponibile per l'imposta municipale e l'imposta sui servizi indivisibili che sta sollevando tante incertezze. L'articolo 1, comma 10, della legge di Stabilità , dunque, sottrae ai comuni il potere regolamentare di assimilare i suddetti immobili alle prime case e introduce una nuova tipologia di agevolazione che produce effetti sia per la Tasi sia per l'Imu. I beneficiari possono fruire di una riduzione della base imponibile Imu, che è la stessa dell'imposta sui servizi indivisibili, nella misura del 50%, purchè sussistano le condizioni richieste dalla norma. Nello specifico, il comodante deve avere la residenza anagrafica e la dimora nel comune in cui è ubicato l'immobile concesso in comodato. Oltre all'immobile concesso in comodato, può essere titolare di un altro immobile nello stesso comune, che deve essere utilizzato come propria abitazione principale, purchè non si tratti di un fabbricato di pregio, classificato nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (immobili di lusso, ville e castelli). Quest'ultimo requisito è imposto anche per l'unità  immobiliare data in comodato. La formulazione della norma di legge però è piuttosto confusa, e per certi versi irrazionale, soprattutto nella parte in cui pone come limite il possesso di due immobili da parte del comodante, di cui uno deve essere destinato a propria abitazione principale. Si discute anche se il comodante che possiede un solo immobile possa concederlo in comodato al figlio. In questo caso si ritiene che spetti l'agevolazione e non si capisce, tra l'altro, il motivo per cui la norma richiede come requisito che il comodante debba avere residenza e dimora nello stesso comune in cui è ubicato l'immobile dato in comodato. Inoltre, è previsto espressamente che per poter fruire della riduzione della base imponibile del 50% il comodante non debba possedere più di 2 immobili. Qualora il comodante possieda un altro immobile, oltre quello che utilizza direttamente come abitazione principale e quello che concede in comodato gratuito, non ha diritto al trattamento agevolato. E' sufficiente che il comodante possieda una quota di comproprietà  di un terreno o di un'area ediï¬cabile per perdere il beneficio. Tuttavia, si ritiene che il comodante abbia diritto alla riduzione se, oltre a possedere 2 immobili, è titolare di un'altra unità  immobiliare destinata a pertinenza dell'abitazione principale, iscritta nelle categorie catastali C/1, C/6 e C/7. Anche questo è uno dei quesiti più ricorrenti. La pertinenza della prima casa non dovrebbe essere considerata come un ulteriore immobile che impedisce al comodante di poter fruire dell'abbattimento al 50% della base imponibile. Infine, è del tutto inutile imporre al comodante di registrare il contratto. Si tratta di un adempimento la cui unica ratio è quella di far cassa, obbligando il contribuente a versare al fisco l'imposta fissa di registro che ammonta a 200 euro.

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