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Stop al «baratto» senza regolamento- Sole 24ore

  • 31 Mar, 2016
Pubblicato in: Entrate e Riscossione
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Il baratto amministrativo deve essere disciplinato dall'apposito regolamento comunalee non può riguardare i debiti pregressi dei contribuenti.

Lo ha chiarito la Corte dei Conti Emilia Romagna con la delibera n. 27 del 23 marzo 2016, definendo i contorni di applicabilità dell'articolo 24 del Dl 133/2014, che consente ai comuni di deliberare riduzionio esenzioni di tributi a fronte di interventi per la riqualificazione del territorio, da parte di cittadinio associazioni. Si tratta di uno strumento che consente ai cittadini che non riesconoa far fronte al pagamento dei tributi comunali di ottenere sconti prestando ore di lavoro in favore della comunità. Sul nuovo istituto è intervenuto l'IFEL (fondazione dell'Anci) con due note del 16 ottobre 2015 (si veda Il Quotidiano Enti Locali & Pa del 20/10/2015) e del 22 ottobre 2015 (si veda Il Quotidiano Enti Locali & Pa del 27/10/2015), che vengono ora prese in esame dalla Corte dei Conti Emilia Romagna considerando corretta solo la prima versione, la più restrittiva. I giudici contabili evidenziano in primo luogo che il principio dell'indisponibilità dell'obbligazione tributariaè derogabile solo in forza di una disposizione di legge, che nel caso del baratto amministrativoè l'articolo 24 del Dl 133/2014. L'agevolazione tributaria può essere quindi applicata entro limiti ben circoscritti, attraverso l'adozione di un apposito regolamento comunale ai sensi dell'articolo 52 del Dlgs 446/97. Pertanto, nonè possibile introdurre il baratto amministrativo con una semplice delibera di Giunta ma occorre seguire la via regolamentare, con l'ulteriore conseguenza che la delibera deve essere approvata entro il termine fissato per l'adozione del bilancio, altrimenti ha efficacia a partire dall'anno successivo. Inoltre, dal punto di vista del contenuto del regolamento, è necessario che lo stesso individui "criteri" e "condizioni" in base ai quali i cittadini, singoli o associati, possano presentare progetti relativi ad interventi di riqualificazione del territorio. Interventi che possono riguardare solo ed esclusivamente quelli previsti dalla legge, tra cui "la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze, strade, ovvero interventi di decoro urbano" e "la valorizzazione di una limitata zona del territorio". Deve poi sussistere un rapporto di stretta inerenza tra le esenzioni e/o le riduzioni di tributi che il comune può deliberare e le attività che i cittadini possono realizzare. Infine,i giudici contabili precisano che non è possibile utilizzare il baratto amministrativo per i debiti pregressi dei contribuenti, trattandosi di un'ipotesi che: 1) non rientra nell'ambito di applicazione della norma, difettando il requisito dell'inerenza tra l'agevolazione tributaria e l'attività posta in essere dal cittadino; 2) potrebbe determinare effetti pregiudizievoli sugli equilibri di bilancio, considerato che si tratta di debiti ormai confluiti nella massa dei residui attivi dell'ente. In definitiva la Corte dei Conti Emilia Romagna delinea un modello di baratto amministrativo disatteso dalla maggior parte dei Comuni, specie da quelli che hanno individuato nelle morosità pregresse (anche incolpevoli) l'oggetto principale del nuovo istituto. Comuni che ora dovrebbero rivedere le proprie scelte, se non vogliono rischiare di essere chiamati a rispondere di danno erariale.

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