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Imu, per i nuovi acquisti acconto sul 2016-Sole 24ore

  • 08 Giu, 2016
Pubblicato in: Entrate e Riscossione
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Chi acquista un immobile durante l'anno deve prestare attenzione al fatto che la prima rata dell'Imu e della Tasi non è pari a quanto dovuto per i soli mesi di possesso del primo semestre, ma è pari alla metà dell'imposta dovuta per l'intero anno.

Inoltre, se il trasferimento è avvenuto a metà mese deve coordinarsi con il venditore, per evitare che entrambi versino le due imposte per il medesimo mese. Scadenze e aliquote Il versamento dell'Imu e della Tasi dovute per l'anno in corso va effettuato «in due rate di pari importo» che scadono, la prima, il 16 giugno,e la seconda il 16 dicembre. Si può pagare, comunque, anche in unica soluzione annuale, entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata va eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, quindi, senza dover controllare le delibere comunali di modifica delle aliquote per l'anno in corso. Il pagamento della seconda rata, invece, va eseguito basandosi sulle delibere approvate entro il 30 aprile 2016, le quali potevano solo ridurre le percentuali rispetto a quelle del 2015, considerando che la Legge di Stabilità 2016 ha previsto il blocco degli aumenti. L'utilizzo delle aliquote dello scorso anno per l'acconto è facoltativo, quindi, in caso di riduzione di aliquote, è preferibile utilizzare già quelle nuove per il pagamento della prima rata. Acquisto durante l'anno Tutte queste regole sono valide anche per chi acquista il possesso (cioè la proprietà o altro diritto reale) o la detenzione (solo per la Tasi) di un immobile durante l'anno, prestando attenzione che le due rate devono essere "di pari importo", quindi, l'imposta va calcolata su base annuale e poi divisa a metà. Quindi, per esempio, se per un acquisto effettuato il 4 febbraio 2016, l'Imu dovuta per i mesi da febbraio a dicembre 2016 è di 182 euro, la prima rata sarà di 91 euro, cioè la metà di 182, e non 76 euro (182 x 5 /12). Lo stesso vale per la Tasi, che per 11 mesi del 2016è di 34 euro, con una prima rata di 17 (34 / 2). Acquisto a metà mese L'Imu è dovuta per anni solari, in proporzione alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. Il mese in cui «il possesso si è protratto per almeno quindici giorni» è «computato per intero" (articolo 9, comma 2, decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, per l'Imu). In una delle faq pubblicate dal ministero del­ l'Economia e delle finanze il 4 giugno 2014, il Mef ha ritenuto che, in mancanza di un'espressa previsione normativa, si possano applicare queste regole dell'Imu anche per la Tasi. Quindi, anche ai fini del calcolo dell'acconto del tributo sui servizi indivisibili si computa per intero il mese in cui il possesso dell'immobile si è prolungato per almeno quindici giorni. Questa regola, applicabile all'Imu e alla Tasi, è la stessa prevista nella normativa relativa all'Ici (articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 1992/504), la quale ha sempre generato molta confusione tra i contribuenti. Il prevedere che l'imposta relativa all'intero mese sia dovuta quando il possesso si sia «protratto per almeno quindici giorni», comporta che, nelle transazioni effettuate a metà mese, sia il cedente che il cessionario dovrebbero versare l'imposta. Ad esempio, per una vendita effettuata il 16 ottobre, entrambi i contraenti possiedono l'immobile "per almeno quindici giorni". L'agenzia delle Entrate, con la circolare 7 giugno 2000, 118/E, ha interpretato la normativa relativa all'Ici, modificandone il senso letteralee prevedendo che si debba "prendere in considerazione per l'intero mese la situazione che si è prolungata per maggior tempo nel corso del mese stesso" (circolari 7 giugno 2000, 118/E e 27 maggio 1999, 120/E). Questo chiarimento, innovativo rispetto alla normativa dell'Ici, non è stato inserito nella normativa e nella prassi delle Entrate relativamente all'Imu e alla Tasi, ma si ritiene che debba essere applicabile anche a queste due imposte. L'interpretazione delle Entrate ha ridotto i casi di doppia imposizione, ma non li ha eliminati del tutto. Nei mesi con 30 giorni, se il trasferimento del "possesso" (proprietà o diritto reale) avviene il 15 del mese, il cessionario deve pagare l'imposta per l'intero mese, in quanto possiede l'immobile (anche per giorni non pieni) dal 15 al 30 (per un totale di 16 giorni), mentre il cedente non la deve pagare (possesso per 15 giorni). Viceversa, se il trasferimento viene effettuato il 16, l'imposta dell'intero mese è dovuta dal cedente (possesso per 16 giorni, controi 15 del cessionario). Nei mesi con 31 giorni, se la cessione avviene il giorno 15, l'intero mese deve essere pagato dall'acquirente, in quanto possiede l'immobile per 17 giorni controi 15 del venditore. Ma se il trasferimento viene effettuato il 16 del mese (con 31 giorni), entrambi le parti posseggono l'immobile per 16 giorni. Un problema simile si avrebbe anche se si considerassero solo i giorni di pieno possesso (15 giorni per entrambi i contribuenti). Non risolve il problema, neanche il considerare il giorno della cessione interamente in capo cessionario, in quanto sarebbero obbligati entrambe al pagamento dell'Imu e della Tasi, per le cessioni effettuate il giorno 16 di un mese con 30 giorni (entrambe avrebbero un possesso dell'immobile di 15 giorni pieni). In sostanza, sarebbe opportuno un accordo informale tra le parti su chi debba pagare per evitare duplicazioni o sanzioni.

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