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Enti, l'addio ad Equitalia è certo-Italia oggi

  • 22 Lug, 2016
Pubblicato in: Entrate e Riscossione
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Comuni e Equitalia alla resa dei conti. Entro la fine dell'anno gli enti locali dovranno fare delle scelte per la riscossione delle loro entrate in previsione dell'annunciata abolizione di Equitalia o comunque della cessazione del regime di proroga che dura da 10 anni.

Tra l'altro le amministrazioni comunali possono avvalersi in qualsiasi momento dell'opzione di abbandonare la società pubblica, visti gli scarsi risultati prodotti e il malcontento che serpeggia tra essi, e di passare alla riscossione diretta o di affi dare in concessione l'attività ai soggetti iscritti all'albo ministeriale. Inoltre devono essere affrontati i problemi legati alle quote inesigibili e ai residui di gestione, vale a dire ai ruoli non riscossi affi dati fi no alla data di cessazione dell'incarico. Riscossione diretta e supporto. In alternativa alla riscossione tramite Equitalia i comuni hanno la facoltà, in base a quanto disposto dall'articolo 52 del decreto legislativo 446/1997, di affi dare in concessione con gara l'attività ai concessionari iscritti all'albo ministeriale o di gestirla direttamente, magari avvalendosi dell'attività di supporto fornita da soggetti diversi dai concessionari, qualora abbiano difficoltà organizzative interne, dovute anche alla carenza di personale. Di recente, infatti, è stato ribadito che le attività di supporto all'accertamento e riscossione delle entrate locali, sia tributarie che extratributarie, possono essere affi date dai comuni anche alle società che non sono iscritte all'albo ministeriale, perché l'iscrizione è imposta solo per i soggetti ai quali le suddette attività vengono affi date in concessione. Con le attività di supporto, infatti, le amministrazioni comunali mantengono la titolarità, la direzione e il controllo dell'accertamento e della riscossione (Tar Puglia, prima sezione, sentenza 424/2016; Tar Lazio, seconda sezione, sentenza 5470/2016). Hanno precisato i giudici amministrativi che con l'attività di supporto il controllo e la responsabilità rimane in capo alla stazione appaltante, con l'assunzione di responsabilità «da parte del funzionario responsabile del comune su tutte le attività svolte dall'aggiudicataria» e i pagamenti devono essere effettuati su conti correnti postali intestati all'ente. Quindi, non vi è maneggio di denaro pubblico. Residui di gestione. Nel caso in cui l'ente non intenda più affidare l'incarico a Equitalia o, a maggior ragione, la chiusura del rapporto verrà sancita da una norma di legge, la società pubblica non sarà più legittimata a gestire l'attività di riscossione neppure per i ruoli o le quote consegnati negli anni pregressi. Del resto l'articolo 14 del decreto legislativo 112/1999, che disciplina i residui di gestione costituiti dalle entrate da riscuotere mediante ruoli, prevede espressamente che il concessionario cessato dalla titolarità del servizio sia tenuto a trasmettere i suddetti residui all'ente creditore, unitamente alle entrate che gli sono già state affi date e per le quali, alla data del cambiamento di gestione, non sia ancora scaduto il termine di pagamento e il credito non si sia prescritto. Questo consentirà all'ente di affi dare l'incarico ad altri soggetti e di esperire nuove azioni esecutive. Quote inesigibili. Complesso è il rapporto anche per quanto concerne le quote inesigibili, vale a dire i ruoli affidati dai comuni da tempo immemorabile e dei quali hanno perso traccia. Ad oggi la prospettiva è che il concessionario della riscossione ha tempo per la presentazione delle comunicazioni d'inesigibilità fi no al 2030, relativamente a quote affi date nel 2000. Peraltro, la legge di Stabilità 2015 (190/2014) ha ridotto i tempi per i controlli. È passato da 3 a 2 anni il termine per le verifi che sull'attività dell'agente della riscossione, il quale è automaticamente discaricato decorso il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della comunicazione d'inesigibilità dei crediti. Naturalmente, questo termine non è opponibile qualora l'ente abbia già avviato le procedure di controllo. Altra novità negativa è che non sono più soggette all'attività controllo le quote di modesto valore iscritte a ruolo il cui importo non sia superiore a 300 euro.

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