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L’accantonamento al fondo di garanzia per i debiti commerciali ai sensi del comma 862 della legge n. 145/2018

  • 26 Feb, 2021

Come è noto, i commi 858-872 della legge n. 145/2018 hanno introdotto misure per garantire il tempestivo pagamento dei debiti commerciali e la riduzione del debito pregresso e per assicurare la corretta alimentazione della piattaforma dei crediti commerciali.

Se inadempienti, dal 2021 e con riferimento alla situazione rilevata per l’esercizio 2020, le amministrazioni, diverse dallo Stato, che adottano la contabilità finanziaria – tra le quali sono compresi i comuni e gli altri enti locali – sono tenute ad accantonare nella parte corrente del proprio bilancio una quota delle risorse, variabile a seconda dell’entità della violazione, stanziate per l'acquisto di beni e servizi.

In particolare il comma 862 fissa alla data del 28 febbraio 2021 il termine entro cui iscrivere l’accantonamento sul proprio bilancio di previsione 2021/2023.

La presente nota interpretativa ha l’obiettivo di rispondere ai numerosi quesiti dei comuni che, non avendo ancora approvato il bilancio di previsione, si interrogano sull’obbligo di dover procedere con l’accantonamento un mese prima del termine fissato dalla norma per l’approvazione del bilancio (decreto del Ministro dell’Interno del 13 gennaio 2021).

A tal fine va rilevato che, ai sensi del citato comma 862, gli enti che presentano le condizioni di inadempienza di cui ai commi 859, 867 e 868, “con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione” dovranno stanziare entro il 28 febbraio del 2021 “un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali nella parte corrente del proprio bilancio” e che l’esistenza di un bilancio 2021/2023 approvato è di per sé un presupposto per il corretto adempimento, altrimenti di difficile attuazione.

Si deve dedurre che nei casi di inadempienza:

  • gli enti che hanno già approvato il bilancio stanziano l’accantonamento con delibera di Giunta entro il 28 febbraio;
  • gli altri stanziano l’accantonamento con delibera di Consiglio all’atto stesso dell’approvazione del bilancio, dando atto nella nota integrativa della ricorrenza delle condizioni che rendono obbligatoria la costituzione del fondo.

Viceversa, se non ricorrono le condizioni per l’accantonamento:

  • gli enti che non hanno ancora approvato il bilancio danno atto di non essere tenuti alla costituzione del fondo indicando i dati relativi agli indicatori sui tempi di pagamento nella nota integrativa al bilancio, all’atto di approvazione dello stesso;
  • gli altri potranno dare atto di non dovere costituire il fondo con successiva deliberazione.

Cogliamo, infine, l’occasione per ricordare che nella fase di conversione del d.l. n. 183/2021 “proroga termini” è stato approvato un emendamento al comma 861 della legge n. 145/2018 al fine di consentire, per l’anno 2021, il calcolo degli indicatori di riduzione del debito pregresso e di ritardo medio a partire dai dati delle contabilità locali. Per le modalità di calcolo degli indicatori si rimanda alla Nota IFEL del 22 novembre 2019.

Per approfondimenti visitare la pagina IFEL PCC e SIOPE+. Istruzioni per l’uso o scrivere a .

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