Ultimo aggiornamento 22.04.2024 - 14:20

Mutui. Accordo quadro ABI-ANCI-UPI per sospensione quota capitale 2024

  • 11 Apr, 2024
Pubblicato in: Ifel Informa
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ANCI, UPI ed ABI hanno stipulato un Accordo quadro contenente le linee guida in base alle quali le banche potranno procedere alla sospensione della quota capitale delle rate in scadenza nel 2024 dei mutui bancari erogati in favore degli enti locali. L’iniziativa, che rinnova l’accordo già sottoscritto dalle parti nel 2023, consente di ridurre gli oneri da rimborso prestiti per fare fronte alla carenza di liquidità in un contesto di persistente incremento dei prezzi, in particolare quelli energetici.

L’operazione è stata concordata tenendo conto della normativa di favore introdotta con il dl “Milleproroghe” (dl 215/2023, art. 3, co. 12-bis) su proposta dell’ANCI, che consente di derogare ai limiti all’indebitamento di cui all’art. 204 TUEL e ai requisiti di convenienza finanziaria previsti dall’art. 41, commi 2 e 2-bis della L. 448/2001, di evitare il rilascio di nuove garanzie per effetto dell’automatica estensione di quelle già prestate a copertura dell’intero periodo di ammortamento, di aderire all’operazione mediante delibera di giunta.

L’Accordo prevede la possibilità di sospendere per dodici mesi il pagamento della quota capitale delle rate dei mutui in essere (solo i contratti stipulati nella forma tecnica del mutuo) in scadenza nel periodo intercorrente tra il 9 aprile 2024 - data di stipula dell’Accordo - e il 31 dicembre 2024, con conseguente estensione di dodici mesi della durata del piano di ammortamento originario. La durata complessiva non potrà comunque risultare superiore a 30 anni.

Gli enti hanno tempo fino al 10 maggio 2024 per presentare la domanda di sospensione utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione dalle banche. Queste si impegnano a fornire una risposta entro i 45 giorni successivi. L’ABI pubblica sul proprio sito web l’elenco aggiornato delle banche aderenti (www.abi.it).

Le banche potranno offrire condizioni migliorative rispetto a quelle previste dall’Accordo, nonché modalità e soluzioni operative con effetti equivalenti. Non è previsto il pagamento di commissioni, al netto degli oneri relativi agli atti connessi all’operazione di sospensione.

Non vengono modificate le condizioni economiche contrattualmente previste: il tasso di interesse al quale viene realizzata l’operazione di sospensione è quello originariamente previsto nel contratto e gli interessi maturati nel periodo di sospensione dovranno essere corrisposti alla banca alle scadenze contrattualmente previste.

Tra le cause di esclusione vanno ricordate a) l’attivazione nei confronti dell’ente della procedura di scioglimento conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso, b) la presenza di morosità pregresse o di rate scadute e non pagate da oltre 90 giorni al momento della presentazione della domanda, c) la condizione di dissesto finanziario qualora, al momento della presentazione della domanda, non sia stata approvata l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato di cui all’art. 261 del TUEL. Lo stato di riequilibrio finanziario pluriennale (predissesto) non è invece condizione di esclusione, a condizione che sia intervenuta l’approvazione del Piano di riequilibrio da parte della Corte dei Conti.

Si ricorda infine che i risparmi di linea capitale possono essere utilizzati fino al 2026 senza alcun vincolo di destinazione, quindi anche per spesa corrente (art. 7, comma 2 del dl n. 78/2015). Si ritiene che l’utilizzo di tali risparmi non debba considerarsi in alcun modo vincolato alle maggiori spese energetiche, sebbene queste costituiscano il quadro di riferimento all’interno del quale è stata introdotta la normativa di favore.

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