Ultimo aggiornamento 13.03.2026 - 17:13

Rinegoziazione mutui Cdp 2026: dal 16 marzo avvio fase operativa

  • 13 Mar, 2026

La Cassa depositi e prestiti ha fissato per il 16 marzo 2026 l’avvio della fase operativa della Rinegoziazione dei mutui 2026 alle condizioni già comunicate con la circolare 1310/2025.

La procedura di adesione si articolerà secondo le seguenti fasi:

  • 16 marzo - 9 aprile 2026 (periodo di adesione): periodo entro cui gli enti possono accedere alla piattaforma Cdp tramite il Portale ELPA per consultare le condizioni finanziarie, visualizzare i prestiti rinegoziabili e selezionare quelli da rinegoziare.
  • 16 aprile 2026 (trasmissione documentale): termine entro cui deve essere inviata a Cdp la documentazione necessaria al perfezionamento del contratto generata tramite la piattaforma, inclusa la delegazione di pagamento in formato digitale (cfr. PARTE II, Sez 1, par. 1.3 circolare 1310/2025).
  • 24 aprile 2026 (invio delegazione di pagamento): termine entro il quale deve essere inviata a Cdp la Delegazione di Pagamento, in caso di trasmissione in formato cartaceo. Per il rispetto del termine farà fede la data di ricezione da parte di Cdp.
  • 30 aprile 2026 (perfezionamento del contratto): termine entro cui Cdp provvederà ad inviare agli enti via PEC le proposte contrattuali di rinegoziazione con l’elenco dei relativi mutui rinegoziati, digitalmente controfirmate.

Possono aderire Comuni, Province e Città metropolitane con mutui a tasso fisso o variabile, con debito residuo pari o superiore a 10.000 euro, in ammortamento al 1° gennaio 2026 e con scadenza successiva al 31 dicembre 2033. Possono essere rinegoziati anche i mutui già oggetto di precedenti rinegoziazioni.

La circolare 1310/2025 ha confermato le modalità già adottate a partire dal 2020, che prevedono il pagamento della quota capitale nella misura del1,5% del debito residuo in essere al 1° gennaio 2026 per le rate semestrali in pagamento dal 30 giugno 2026 al 31 dicembre 2027. La quota interessi sarà invece calcolata sulla base del tasso di interesse fisso post rinegoziazione. A partire dal 30 giugno 2028 le rate semestrali saranno comprensive di quota capitale e quota interessi calcolata al tasso di interesse fisso post rinegoziazione. Il periodo di ammortamento rimane invariato.

Possono accedere all’operazione anche gli enti in dissesto che, al momento della domanda di rinegoziazione, abbiano visto approvata l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato di cui all’articolo 259 del TUEL, con decreto del Ministro dell’interno di cui all’articolo 261, comma 3, del TUEL.

Si ritiene infine opportuno segnalare che la legge di bilancio 2026 ha introdotto, su proposta dell’ANCI, la possibilità di aderire ad operazioni di rinegoziazione anche in esercizio provvisorio e tramite delibera di Giunta, ed esteso fino al 2028 la facoltà di utilizzare per spesa corrente i risparmi di linea capitale.

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