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Armonizzazione contabile. Undicesimo decreto di aggiornamento dei principi contabili

  • 06 Ago, 2019

Il primo agosto 2019 è stato firmato il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell’Interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tale decreto, pubblicato sul sito della Commissione Arconet ed in attesa di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, sulla base delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2019, aggiorna i prospetti della rilevazione degli equilibri di bilancio, del risultato di amministrazione e del quadro generale riassuntivo allegati al rendiconto e al bilancio di previsione.

La legge di bilancio 2019, sancendo il superamento dei vincoli di finanza pubblica e l’approdo agli equilibri ordinari di bilancio previsti dall’armonizzazione contabile, stabilisce che gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio non negativo, come desumibile dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione (allegato 10 del Dlgs 118/2011). La Commissione Arconet ha pertanto ritenuto di aggiungere, su impulso del Ministero dell’Economia e come dallo stesso anticipato anche nella circolare n. 3 del 2019 relativa al nuovo pareggio di bilancio, al quadro generale riassuntivo di cui allegato 10 del decreto legislativo n. 118/2011, che resta invariato, due ulteriori prospetti. Il primo, denominato “equilibrio della gestione”, completa il risultato di competenza con due informazioni finora assenti in sede di rendiconto, ma già presenti negli equilibri allegati al bilancio di previsione: le quote accantonate a bilancio da finanziarsi obbligatoriamente nel rispetto dei principi contabili e le risorse vincolate eventualmente accertate senza il corrispondente impegno entro la fine dell’esercizio. Il secondo prospetto, denominato “equilibrio complessivo”, oltre alle quote accantonate obbligatoriamente per legge in sede di bilancio di previsione e alle quote vincolate, considera anche gli accantonamenti fatti direttamente in sede di predisposizione del rendiconto di gestione e che non devono essere obbligatoriamente finanziati nel corso della gestione.

Inoltre, l’undicesimo decreto apporta modifiche:

  1. al principio contabile applicato della programmazione, con l’introduzione della disciplina del rendiconto della gestione, nell’ambito del quale vengono definite le modalità di compilazione degli allegati al rendiconto (il quadro generale riassuntivo, i prospetti degli equilibri, gli elenchi analitici riguardanti le quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione);
  2. al principio contabile applicato della contabilità finanziaria, nell’ambito del quale viene disciplinata la contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità, nonché le modalità di registrazione degli impegni riguardanti gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all’art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016 e l’utilizzo del saldo di competenza di parte corrente a copertura degli investimenti pluriennali ai saldi di competenza finanziaria;
  3. al principio applicato della contabilità economico-patrimoniale, al fine di precisare che le modalità di registrazione degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all’art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016 adottate in contabilità finanziaria non rilevano per la contabilità economico patrimoniale.

Infine, tra gli allegati del bilancio armonizzato viene introdotta anche la tabella dei parametri per l’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario.

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