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Tares 2013 spalmata sul 2014 - Italia Oggi dell'11 settembre del 2013

  • 11 Set, 2013
Pubblicato in: Entrate e Riscossione
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Il comune può rinviare al 2014 la scadenza di una o più rate della Tares dovuta per l'anno 2013. La maggiorazione standard pari al 0,30 euro per metro quadrato deve però essere pagata,

unitamente all'ultima rata per il 2013, entro il 16 dicembre 2013.È quanto chiarito dal dipartimento delle finanze con la risoluzione n. 9/DF del 9 settembre 2013 che ha fornito i chiarimenti sulle possibilità offerte ai comuni dalle varie norme succedute in questi ultimi mesi relativamente al pagamento del nuovo tributo chiamato a sostituire tutti i prelievi sui rifiuti vigenti fino al 2012. L'evidente esigenza che i comuni intendono tutelare è quella di alleviare il contribuente da un eccessivo onere fiscale concentrato in un periodo temporale assai ristretto. Infatti, visto che si è arrivati ormai alla metà del secondo semestre del 2013, il comune si trova di fronte all'alternativa stabilire o un numero limitato di rate dall'importo elevato o, alternativa, un numero più ampio di rate con scadenze assai ravvicinate.A tale riguardo era già intervenuto il legislatore attraverso una norma valida per il solo anno 2013, stabilendo che il versamento della prima rata della Taresè posticipato a luglio, con facoltà del comune di differire ulteriormente tale termine. Poi l'art. 10, comma 2, lett. a), del dl 35 del 2013, ha stabilito che per il solo anno 2013, in deroga alle norme generali contenute nell'art. 14, comma 35, del dl 201 del 2011, gli enti locali possono stabilire tranquillamente la scadenza e il numero delle rate del versamento del tributo, svincolandosi dalle quattro rate e dalle relative scadenze fissate a gennaio, aprile, luglio e ottobre. Occorre però tener conto del fatto che la lett. c) del comma 2 dell'art. 10 ha previsto che per il solo anno 2013 «la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo». La lettura coordinata delle norme ha indotto i tecnici del Mef, supportati da quelli del dipartimento della Ragioneria generale dello stato e del ministero dell'interno, a ritenere che: il comune possa non essere vincolato a fissare la scadenza delle rate del tributo dovuto per l'anno 2013 entro lo stesso anno, vista la situazione di carattere eccezionale determinata dalle nuove disposizioni dell'art. 5 del dl 31 agosto 2013, n. 102, che ai commi da 1 a 3, concede all'ente la possibilità di approvare il regolamento di disciplina dellaTares anche secondo principi diversi da quelli previsti dall'art. 14 del dl 201 del 2011 entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013, differito al 30 novembre 2013 dal comma 1 dell'art. 8 dello stesso dl 102 del 2013. Per cui, compatibilmente con le proprie esigenze finanziarie, ogni comune può posticipare al 2014 il versamento di una o più rate della Tares 2013, fermo restando l'accertamento contabile nell'esercizio 2013; deve essere in ogni modo versata entro il 2013 la maggiorazione standard di cui all'art. 14, comma 13, del dl 201 del 2011, il cui gettito deve essere quantificato con certezza e contabilizzato nel bilancio dello stato nell'esercizio 2013. Tale procedura è essenziale, inoltre, per determinare, sulla base del gettito introitato, la dotazione del fondo di solidarietà comunale e l'entità delle misure compensative per i comuni delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano. Per quest'anno, infatti, l'utilizzo del modello F24 o del bollettino di conto corrente postale, approvato con dm 14 maggio 2013, permette di individuare con certezza i flussi relativi alla maggiorazione in questione, proprio perché prevedono la separata indicazione delle somme dovute a titolo di tributo o tariffa e maggiorazione; per assicurare le finalità appena illustrate, nel caso in cui il comune abbia fissato la scadenza dell'ultima rata del 2013 nel mese di dicembre, il versamento dovrà essere necessariamente effettuato entro il giorno 16 di tale mese. Via libera dunque ai comuni che, nell'esercizio dell'autonomia regolamentare attribuita dall'art. 52, comma 1, del dlgs 15 dicembre 1997, n. 446, potranno valutare compatibilmente con le specifiche esigenze di bilancio, se articolare il versamento della Tares in maniera tale da scongiurare il pericolo di addossare al contribuente un onere tributario assai gravoso in un limitato lasso di tempo. Ampia diffusione deve essere data dunque alle scelte che ogni ente deciderà di adottare e soprattutto dovrà essere richiama l'attenzione sulla necessità di versare la maggiorazione con l'ultima rata del 2013, proprio al fine di salvaguardare il gettito riservato all'erario.

 

 

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