Con la circolare n. 1285 del 4 novembre 2011, Cassa Depositi e Prestiti ha reso noti i contenuti, le modalità e i termini della nuova operazione di rinegoziazione dei mutui. A partire dal 5 novembre 2015 e fino al 19 novembre 2015, i Comuni potranno pertanto rinegoziare, per la seconda volta nel 2015, le posizioni debitorie in essere con la Cassa depositi e prestiti, prenotando l'operazione attraverso l'applicativo accessibile dal sito web della Cdp.
Si tratta di un'operazione importante, più volte sollecitata dall'ANCI, che consentirà di rimodulare oltre 20 miliardi di capitale residuo, i cui risparmi sulla linea capitale, secondo quanto previsto dall'art. 7, co. 2, del dl 78/2015 potranno essere utilizzati, solo per il 2015, senza alcun vincolo di destinazione, e quindi anche per la spesa corrente.
Secondo quanto previsto dalla circolare Cdp n. 1285, sarà possibile rinegoziare tutti i mutui (esclusi quelli in pre-ammortamento), anche già oggetto di precedente rinegoziazione – ad esclusione di quelli rinegoziati nel I° semestre 2015 –che siano in ammortamento al 1° luglio 2015, che abbiano un debito residuo maggiore o uguale a 10.000 e con scadenza successiva al 31/12/2019.
Per poter accedere all’operazione gli enti devono aver approvato il bilancio di previsione 2015 ed aver rispettato i limiti all’indebitamento di cui all’art. 204 TUEL.
Le nuove date di scadenza previste sono infatti il 31 dicembre 2025/2030/2035 e, come ultima possibilità, il 30 giugno 2040. La rata del 31 dicembre 2015 sarà depurata della quota capitale.
La tempistica prevede che nel periodo dal 5 al 19 gli enti prenotino l'operazione tramite applicativo web Cdp. Per confermare l'operazione è necessario che la Cdp riceva, entro il 26 novembre 2015, la documentazione originale richiesta dalla circolare (proposta contrattuale, nuove deleghe di pagamento, determina a contrattare esecutiva a tutti gli effetti di legge, estremi della delibera di Consiglio con cui è stata approvata l’operazione).
Si ricorda che ai fini del rispetto della scadenza del 26 novembre farà fede la data di ricezione della documentazione da parte della Cassa.
Ripubblichiamo, d’intesa con Anci, la nota di approfondimento relativa all’istituto del c.d. “baratto amministrativo”, con alcune importanti integrazioni e modificazioni apportate a seguito delle segnalazioni e dei suggerimenti pervenuti in particolare da enti che hanno avviato la sua applicazione.
In particolare, alcuni passaggi della prima versione, pubblicata nei giorni scorsi e ripresi con enfasi dalla stampa specializzata, sono apparsi eccessivamente restrittivi rispetto a scelte dei Comuni, del tutto legittime, che puntano a coniugare gli aspetti “di servizio” normati con l’articolo 24 del dl 133/2014 con principi ed obiettivi diversi e parimenti meritevoli in materia di solidarietà sociale e abbattimento di motivi di contenzioso.
Nella prassi e nella dottrina relative alla gestione delle entrate locali, anche di natura tributaria, tali obiettivi hanno assunto piena cittadinanza e sono entrati a far parte dei principi ispiratori di una corretta ed equa politica fiscale locale. Riteniamo pertanto doveroso rettificare la nota già pubblicata, soprattutto per la parte che tendeva ad escludere dagli interventi connessi al “baratto” la regolazione di debiti tributari pregressi, che diversi Comuni hanno attivato valendosi dell'autonomia che la legge riconosce agli enti locali.