Ultimo aggiornamento 30.04.2025 - 18:13

Nella seduta del 21 gennaio la Commissione Arconet ha esaminato la proposta di modifica del principio contabile applicato concernente l'accertamento delle entrate tributarie (punto 3.7.5 dell'Allegato 4/2 del D. lgs. 118/2011), volto a consentire l'accertamento dell'addizionale comunale all'IRPEF, oltre che per cassa, anche sulla base delle entrate accertate nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento, purchè non superiore alla somma degli incassi in conto residui e in conto competenza rispettivamente dell'anno precedente e del secondo anno precedente quello di riferimento. Tale nuova formulazione del principio, che modifica quanto disposto dal Terzo decreto di aggiornamento degli allegati al decreto legislativo n. 118 del 2011 del 1 ° dicembre 2015, si applica dalla previsione 2016 e a regime.

Il Terzo decreto di aggiornamento dell'armonizzazione, relativamente all'accertamento delle entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti, eliminava la possibilità  di fare riferimento al valore stimato dal Dipartimento delle Finanze attraverso il portale del federalismo fiscale: tale previsione comportava per l'addizionale comunale all'Irpef l'accertamento sulla base delle riscossioni realizzate entro la chiusura del rendiconto e, comunque, entro la scadenza prevista per l'approvazione dello stesso, determinando cosଠun minor gettito nel bilancio di previsione 2016.

La nuova formulazione del principio 3.7.5, invece, rimuove tale limite.

Nel testo riformulato del principio, vengono inoltre previste specifiche modalità  per l'accertamento dell'importo in caso di:

  • modifica delle aliquote; l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento in cui sono state apportate tali modifiche e in quello successivo è riproporzionato tenendo conto delle variazioni deliberate
  • modifica della fascia di esenzione; l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento e in quello successivo è stimato sulla base di una valutazione prudenziale
  • istituzione del tributo;   per il primo anno, l'accertamento è effettuato sulla base di una stima prudenziale effettuata dall'ente mediante l'utilizzo del simulatore fiscale disponibile sul portale del federalismo fiscale.

 

Nei casi di cambiamento del regime, l'importo da accertare non può essere superiore a quello risultante dall'utilizzo del simulatore fiscale disponibile sul portale del federalismo fiscale.

Pubblicato in: Entrate e Riscossione

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