Ultimo aggiornamento 26.05.2026 - 8:10
Amministratore IFEL2

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l’articolo 25 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”, stabilisce che, a partire dal 31 marzo 2015, per i Comuni, come già accade per la Pubblica Amministrazione Centrale, non sarà più possibile ricevere fatture se non in formato elettronico.

In preparazione all’entrata a regime del sistema di fatturazione elettronica ed al fine di rendere il passaggio il più agevole possibile, sono stati predisposti, in collaborazione con l’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID), una serie di strumenti operativi affiancati da iniziative di informazione e assistenza.

A tal proposito:

- sono disponibili ai seguenti link i contributi di Andrea Ferri, Dipartimento Finanza Locale IFEL e Claudio Distefano, Agenzia per l’Italia Digitale, concernenti le modalità e le principali caratteristiche del passaggio al sistema di fatturazione elettronica (la passcode richiesta è: fatturazione).

https://ifel.adobeconnect.com/p5enfa08j01/

https://ifel.adobeconnect.com/p621n8xo4ie/

- Sono disponibili, in allegato:

· Un questionario e relativa specifica per la compilazione, redatto dall’Agenzia per l’Italia Digitale, in formato PDF compilabile, da inviare all’indirizzo e, per conoscenza, all’indirizzo entro e non oltre lunedì 27 ottobre 2014. Il questionario è finalizzato a consentire un corretto dimensionamento e funzionamento delle infrastrutture centralizzate e stimolare l’Ente ad una tempestiva attività di pianificazione delle operazioni da porre in essere.

· Un documento AGID-IFEL finalizzato ad illustrare le principali caratteristiche del passaggio alla fatturazione elettronica ed a fornire strumenti di lavoro utili: www.fondazioneifel.it/allegati/docAGID-IFEL_fatturazione_elettronica_per_gli_enti_locali.pdf

· La presentazione e le modalità di iscrizione e partecipazione al Webinar interattivo ""Fatturazione elettronica"" che si terrà giovedì 16 ottobre 2014 dalle ore 11 alle ore 13.00 circa: www.fondazioneifel.it/allegati/Webinar-Fatturazione-elettronica.pdf

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Con una nota indirizzata ad Anci – che si riporta in allegato – l’Agenzia delle Entrate informa che nel caso di eventuali errori commessi dagli intermediari convenzionati con l’Agenzia, questi ultimi sono tenuti a trasmettere la delega corretta, riportante i dati indicati dal contribuente (ivi compresa la data di riscossione) e, in caso di delega a saldo positivo, a riversare il relativo importo.

Nei casi in cui gli errori delle deleghe F24 siano ascrivibili esclusivamente agli intermediari della riscossione e questi ultimi abbiano correttamente attivato la procedura di regolarizzazione, appare necessario e coerente con l’ordinamento generale, ed in particolare con lo Statuto dei diritti del contribuente (legge n.212 del 2000), che i Comuni interessati tengano indenne il contribuente incolpevole, non applicando le sanzioni e gli interessi. Al riguardo, l’Agenzia precisa che “i contribuenti che hanno correttamente presentato le deleghe F24, da un punto di vista tributario, devono essere considerati a tutti gli effetti adempienti, anche in caso di errore di rendicontazione dell’intermediario della riscossione”.

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È stato pubblicato il d.l. 16 dicembre 2014, n. 185 “Disposizioni urgenti in materia di proroga dei termini di pagamento IMU per i terreni agricoli montani e di interventi di regolazione contabile di fine esercizio finanziario” (G.U. n. 291 del 16-12-2014).

Il decreto introduce una specifica disciplina con riferimento alla regolazione dell’imponibilità dei terreni montani ed ai relativi pagamenti, a seguito della revisione del regime fiscale recata dall’articolo 22 del dl n. 66 del 2014.

In particolare, l’articolo 1 del decreto prevede:

  • lo slittamento dal 16 dicembre 2014 al 26 gennaio 2015 del termine di versamento dell’IMU sui terreni agricoli montani;

 

  • ai fini del pagamento dell’IMU relativa al 2014, si applica l'aliquota di base pari al 7,6 per mille, di cui all'articolo 13, comma 6, del decreto-legge n. 201 del 2011, a meno che in detti comuni non siano state approvate per i terreni agricoli specifiche aliquote;

 

  • i Comuni accertano convenzionalmente nel bilancio 2014, a titolo di maggior gettito IMU derivante dalla revisione dei terreni agricoli montani, gli importi di cui all’allegato al decreto interministeriale del 28 novembre scorso, che determinano la riduzione operata sul Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) 2014.

 

Lo slittamento 26 gennaio del termine di versamento dell’IMU sui terreni agricoli montani non più esenti costituisce un accorgimento certamente utile per contenere la prevedibile confusione di molti contribuenti a fronte di un cambiamento di regime fiscale reso noto a ridosso della scadenza.

La norma permette altresì ai Comuni di accertare sul 2014 la minore entrata da Fondo di solidarietà comunale come maggior gettito di pari importo a titolo di IMU, evitando un’immediata ripercussione sugli equilibri del bilancio di competenza.

Si tratta di disposizioni dovute, che però non migliorano la sostanza della norma recata dal dl 66, ulteriormente peggiorata con il provvedimento attuativo. La revisione dei requisiti di montanità, attesa da anni, è stata impostata – come l’Anci ha ripetutamente denunciato – sulla base di criteri che ignorano la diversa redditività dei terreni e che non considerano le effettive caratteristiche orografiche dei territori, mentre i Comuni subiscono un taglio certo e a bilanci ormai chiusi.

Inoltre, il riparto dei tagli tra i Comuni coinvolti è approssimativo e basato su dati estremamente carenti, in quanto ampia parte della nuova base imponibile è da sempre esclusa dal tributo immobiliare locale e non sono disponibili informazioni affidabili sui criteri soggettivi ed oggettivi di imposizione (conduzione o possesso dei terreni da parte di agricoltori professionali, dimensione degli appezzamenti).

Nell’auspicio che l’intera questione sia oggetto di una profonda revisione, l’IFEL è impegnato a verificare gli effetti del taglio per promuovere le soluzioni che si renderanno necessarie. In ogni caso, come riaffermato da ANCI in una nota dei giorni scorsi, la questione della correttezza dei tagli “compensativi” si trascinerà nel tempo, come già accaduto in occasioni analoghe, ed appare utile ogni comunicazione documentata da parte dei Comuni che si ritengono danneggiati dai calcoli ministeriali, da inviare ai ministeri competenti (Mef e Interno) e per conoscenza ad Anci e IFEL (), così da permettere un più efficace intervento.

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