L'Agenzia delle entrate – Riscossione (AdER) ha reso disponibili, il 17 aprile scorso, le informazioni relative alle quote iscritte a ruolo annullate ai sensi del comma 1 dell’articolo 4 del decreto-legge n.119 del 2018. Si tratta delle quote inferiori a 1000 euro che tuttora residuano dai ruoli emessi tra il 2000 e il 2010 annullati ex lege dal "decreto fiscale" citato.
L'AdER, anche su sollecitazione dell'ANCI, ha pubblicato le informazioni in questione in tempi coerenti con la chiusura del rendiconto 2018, nel cui ambito dovrà trovare posto la cancellazione dei relativi residui tuttora iscritti nei bilanci comunali.
I Comuni possono accedere ai dati sulle quote annullate attraverso l’Area Riservata del portale AdER.
In particolare, a partire dall'home page dell'agenzia (https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it), l'operatore abilitato dovrà:
Si segnala che:
Per eventuali ulteriori informazioni l'AdER indica il numero verde 800.349.192 o l’indirizzo di posta elettronica .
Pervengono in questi giorni da numerosi Comuni con popolazione inferiore a 5mila abitanti richieste di chiarimento circa l’annunciato rinvio di un anno dell’entrata in vigore dell’ obbligo della contabilità economico patrimoniale.
Come è noto l’obbligo di attivare la Contabilità economico patrimoniale (CEP) dal 2018 è stabilito dal TUEL, art. 232, co. 2 (“Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale fino all’esercizio 2017”). La CEP è quindi in pieno vigore dall’esercizio 2018, con la conseguenza che il rendiconto 2018 deve essere accompagnato dai documenti di natura economico-patrimoniale.
È tuttavia altresì noto che il Governo ha espresso ripetutamente sia nella Conferenza Stato-Città sia in dichiarazioni ampiamente riprese dalla stampa, attraverso suoi autorevoli esponenti (in particolare la Vice Ministra all’Economia e alle finanze Laura Castelli e il Sottosegretario all’interno Stefano Candiani), la chiara intenzione di corrispondere alle ripetute richieste dell’Anci miranti ad evitare tale gravoso adempimento ad enti già in grave difficoltà operative. La soluzione si dovrebbe concretizzare attraverso il rinvio di un anno della CEP che, tuttavia, necessita di un tempestivo intervento normativo che superi l’obbligo stabilito dal TUEL.
È evidente l’urgenza di tale intervento al fine di assicurare una cornice di correttezza ed ordinato svolgimento delle attività di formazione dei rendiconti 2018, in particolare per i molti enti di piccole dimensioni che stanno in questi giorni procedendo nelle complesse attività relative agli aspetti gestionali e finanziari, avendo comprensibilmente considerato in corso di superamento l’obbligo di redazione del conto economico-patrimoniale, almeno per quest’anno.
Auspichiamo dunque che tale rinvio venga tradotto al più presto in una norma da inserire nel prossimo provvedimento di immediata entrata in vigore, così da non rischiare di dover poi intervenire a termini già scaduti.
Continuano a pervenire dai Comuni numerosi segnali di allarme per il primo degli adempimenti introdotti dalla legge di bilancio 2019 a garanzia del rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali.
Si tratta del nuovo obbligo di comunicazione alla PCC dell’ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati al 31 dicembre 2018, da effettuarsi entro il 30 aprile 2019.
L’allarme nasce dalla constatazione, tramite le nuove funzionalità disponibili in PCC dallo scorso 1° aprile, di ampi scostamenti fra l’ammontare del debito rilevato dalla piattaforma e l’importo risultante dalle evidenze contabili dell’ente. La PCC, inoltre, offre la possibilità di scaricare l’elenco delle fatture che al 31 dicembre 2018 risultano scadute e non pagate in modo tale che gli enti possano procedere con l’allineamento delle informazioni registrate in piattaforma alle scritture contabili. Si tratta di centinaia, a volte migliaia, di fatture sulle quali occorre intervenire ed è evidentemente impossibile, almeno nella maggioranza dei casi, effettuare operazioni di allineamento efficaci entro il 30 aprile.
Al riguardo va chiarito che non vi è coincidenza tra il termine entro cui comunicare l’ammontare del debito (30 aprile 2019) e la scadenza entro cui allineare le informazioni registrate in PCC rispetto alle evidenze contabili (31 dicembre 2019).
Come già evidenziato nella Nota IFEL dello scorso 11 aprile, infatti, la comunicazione del debito ex comma 867 ha l’obiettivo di “chiarire l’effettivo stato di popolamento della PCC” e di indurre, “a fronte di uno scarto fra il valore dello stock del debito rilevato da PCC e il valore calcolato dagli uffici comunali”, l’aggiornamento delle informazioni sulle fatture pagate, al fine di sanare lo scostamento.
Un chiarimento a parte va fatto sugli aspetti legati alla sanzione comminata agli enti che non adempiono all’obbligo di comunicazione del debito alla PCC. Il comma 868 della legge di bilancio 2019 afferma che “a decorrere dal 2020, gli obblighi di accantonamento al “Fondo di garanzia debiti commerciali”, calcolato secondo il parametro massimo del 5% degli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi, si applicano anche alle amministrazioni pubbliche che non hanno trasmesso alla PCC le comunicazioni di cui al comma 867”. Sul punto occorre evidenziare che se, da un lato, il Legislatore afferma che gli enti che non dimostrano una riduzione del 10% dell’ammontare del debito commerciale residuo rilevato a fine 2019 rispetto all’importo rilevato al 31 dicembre 2018, incorrono nell’obbligo del nuovo accantonamento nella misura massima, dall’altro, lo stesso Legislatore, non afferma, nemmeno indirettamente, che la percentuale del 10% si debba calcolare utilizzando l’informazione sul debito comunicata dall’ente ai sensi del comma 867.
Viceversa, appare chiara l’intenzione di volere assegnare alla PCC il ruolo di base informativa unica per la rilevazione degli indicatori necessari per il monitoraggio dei tempi di pagamento dei debiti commerciali della PA. Si deve ritenere che ciò valga anche per l’importo del debito commerciale residuo al 31 dicembre 2018 che sarà rilevato dalla PCC alla fine del 2019, quando le informazioni registrate in piattaforma dovranno risultare allineate ai sistemi contabili degli enti.
Invitiamo dunque i Comuni a procedere con l’adempimento di cui al comma 867, trasmettendo l’informazione sull’ammontare del debito così come risultante dalle scritture contabili, senza condizionare tale comunicazione alla bonifica delle registrazioni in PCC e con la consapevolezza che il debito al 31 dicembre 2018, rilevato dalla PCC al termine del 2019, terrà conto di eventuali aggiustamenti che saranno apportati durante la più ampia fase di bonifica.
Riteniamo, inoltre, che lievi ritardi rispetto alla scadenza prevista del 30 aprile 2019, in considerazione della complessità delle operazioni da svolgere, non possano costituire condizione tale da fare scattare le sanzioni di cui al comma 868.
Resta fermo, ovviamente, l’impegno di ANCI e di IFEL per assicurare, d’intesa con la Ragioneria Generale dello Stato, interventi specifici di facilitazione delle attività di bonifica dei dati della PCC, sia pre- che post-SIOPE+, al fine di consentire la corretta applicazione delle disposizioni recentemente introdotte, sulle quali, in ragione delle critiche più volte espresse, ci auguriamo possano intervenire conseguenti modifiche.