Scade il 30 agosto 2019 il termine per la presentazione della richiesta di accesso alle risorse del Fondo per la progettazione degli enti locali, istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dal comma 1079 della legge di bilancio 2018.
Gli enti potranno presentare le domande di cofinanziamento statale per la redazione di progetti per la messa in sicurezza degli edifici e delle strutture pubbliche di esclusiva proprietà dell’ente e con destinazione d’uso pubblico, con priorità agli edifici e alle strutture scolastiche.
Il Fondo, con una dotazione complessiva di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, è annualmente così ripartito: circa 5 milioni per le Città metropolitane, 12,4 per le Province e 12,4 milioni per i Comuni.
Gli enti potranno presentare le domande di ammissione a cofinanziamento attraverso la piattaforma web predisposta dalla Cassa Depositi e Prestiti.
Le informazioni relative ai termini e alle modalità di accesso al finanziamento nonché il link all’applicativo della Cassa depositi e prestiti sono reperibili sul portale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
In risposta ad uno specifico quesito di Anci, la Commissione Arconet ha evidenziato come per le ex Ipab la sola nomina degli amministratori da parte del Comune non si configura quale controllo pubblico e pertanto non rientra nel Gruppo Amministrazione Pubblica e, conseguentemente, nel bilancio consolidato dell’ente.
Quesito. Ex Ipab
Il principio contabile applicato 4/4 concernente il bilancio consolidato, prevede che costituiscono, tra gli altri, il gruppo amministrazione pubblica gli enti strumentali controllati dell’amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall’art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha, nell'ambito dei requisiti previsti, "il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell’attività di un ente o di un’azienda".
A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni. Tra queste associazioni e fondazioni di diritto privato rientrano le ex Ipab derivanti dai processi di trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 1990, e del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207.
Nel D.L. 135/2018 (Decreto semplificazioni) è stato inserito, in sede di conversione, l'art. 11-sexies (Disposizioni urgenti in materia di enti del Terzo settore) il quale prevede che all'art. 4, c. 3 D.Lgs. 112/2017 e all'art. 4, c. 2 D.Lgs. 117/2017 venga aggiunta una norma interpretativa sull'esclusione delle associazioni e fondazioni di diritto privato ex Ipab dall'ambito di applicazione della norma, in quanto la nomina degli amministratori da parte della Pubblica Amministrazione di tali enti si configura come mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza e non si configura, quindi, come mandato fiduciario con rappresentanza, sicché è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo dell'ente pubblico.
Si chiede se, alla luce delle sopra menzionate modifiche apportate alla disciplina del Codice del Terzo settore siano pertanto da escludere dal Gruppo amministrazione pubblica le ex Ipab, in quanto il potere di nomina dei componenti dell'organo di governo, per espressa previsione normativa, esclude il controllo dell'ente pubblico.
Risposta Arconet
In risposta al vostro quesito si prende atto che, in forza della previsione normativa dell'art. 11 sexies del D.L. 135/2018, convertito in Legge 12 dell'11 febbraio 2019, per le Fondazioni ex Ipab (derivanti dai processi di trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 1990, e del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207) “la nomina degli amministratori da parte della Pubblica Amministrazione di tali enti si configura come mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza e non si configura, quindi, come mandato fiduciario con rappresentanza, sicché è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo dell'ente pubblico.”
Ciò premesso permane un multistrato normativo che richiede, al fine di verificare se una ex Ipab deve essere inclusa o meno nel Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP), l’attento esame dell’atto costitutivo e dello statuto al fine di verificare se, fermo rimanendo che la nomina degli amministratori da parte della Pubblica Amministrazione non si configura quale controllo pubblico per le fondazioni ex IPAB facenti parte del terzo settore, sussista almeno una delle altre condizioni previste dalla disciplina di cui al d.lgs. n. 118 del 2011 e successive correzioni e integrazioni (ad esempio l’obbligo di ripianare i disavanzi).
La Commissione Arconet, nella seduta dello scorso 17 luglio, in risposta ad un quesito presentato dal Comune di Forlì e sulla base del sostegno dell'Anci, ha chiarito che le Unioni di Comuni non sono enti strumentali e, pertanto, non devono essere incluse nel bilancio consolidato.
Arconet ha ribadito che le Unione dei Comuni, ai sensi dell’art. 2 comma 1 del d.lgs. n.267 del 18 agosto del 2000, sono enti locali e, come tali, sono tenute agli obblighi previsti dall’armonizzazione contabile, mentre non possono considerarsi enti strumentali, ai sensi dell’art. 11-ter del d.lgs. n. 118 del 2011.
Pertanto, le Unioni di Comuni devono redigere il bilancio consolidato con riferimento alle proprie eventuali partecipazioni, ma non devono essere incluse del bilancio consolidato dei rispettivi Comuni.
Sempre in materia di bilancio consolidato, si ribadisce, come già evidenziato nella nota IFEL dello scorso 9 agosto, che le ex IPAB non rientrano nel bilancio consolidato quando il Comune nomina soltanto gli amministratori, in quanto la sola nomina non può configurarsi come controllo pubblico.
È stato pubblicato sulla G.U. N. 188 del 12 agosto scorso il decreto del Ministero dell’Interno con il quale è stato approvato il modello di certificazione informatizzato per la richiesta dei contributi, di cui al comma 853 della Legge di Bilancio 2018, per interventi inseriti in uno strumento programmatorio di messa in sicurezza degli edifici e del territorio.
La richiesta deve essere formulata esclusivamente con modalità telematica entro il termine perentorio delle ore 24.00 del 15 settembre 2019.
Si evidenzia che il decreto legge Crescita (n. 32 del 2019, art. 4, comma 12-bis) ha modificato la normativa di riferimento per la richiesta e l’assegnazione dei contributi. In particolare:
Come per gli anni precedenti, invece, sono escluse dalla procedura di assegnazione le richieste:
Il Ministero dell’Interno ha inoltre pubblicato un documento relativo ai contributi in oggetto che dettaglia le tipologie di investimenti ammissibili e fornisce ulteriori indicazioni utili per la richiesta del contributo.