Nella sezione Banche dati e numeri del sito, la piattaforma dedicata alla perequazione comunale, alle capacità fiscali e ai fabbisogni standard, pubblicata nelle scorse settimane, si arricchisce di una parte riservata ai responsabili comunali. I contenuti della piattaforma si rivolgono principalmente agli amministratori e agli operatori dei Comuni, al fine di facilitare la comprensione del meccanismo perequativo avviato nel 2015 nell’ambito del Fondo di solidarietà comunale. Alla parte descrittiva che fornisce una serie di indicatori di tendenza sui principali determinanti del sistema perequativo, con aggregazioni su base regionale, l'area riservata ai responsabili comunali mette a disposizione i valori puntali delle variabili che concorrono a determinare i fabbisogni e le capacità fiscali standard del Comune e, quindi, il trasferimento del Fondo di solidarietà comunale.
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Il primo agosto 2019 è stato firmato il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell’Interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tale decreto, pubblicato sul sito della Commissione Arconet ed in attesa di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, sulla base delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2019, aggiorna i prospetti della rilevazione degli equilibri di bilancio, del risultato di amministrazione e del quadro generale riassuntivo allegati al rendiconto e al bilancio di previsione.
La legge di bilancio 2019, sancendo il superamento dei vincoli di finanza pubblica e l’approdo agli equilibri ordinari di bilancio previsti dall’armonizzazione contabile, stabilisce che gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio non negativo, come desumibile dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione (allegato 10 del Dlgs 118/2011). La Commissione Arconet ha pertanto ritenuto di aggiungere, su impulso del Ministero dell’Economia e come dallo stesso anticipato anche nella circolare n. 3 del 2019 relativa al nuovo pareggio di bilancio, al quadro generale riassuntivo di cui allegato 10 del decreto legislativo n. 118/2011, che resta invariato, due ulteriori prospetti. Il primo, denominato “equilibrio della gestione”, completa il risultato di competenza con due informazioni finora assenti in sede di rendiconto, ma già presenti negli equilibri allegati al bilancio di previsione: le quote accantonate a bilancio da finanziarsi obbligatoriamente nel rispetto dei principi contabili e le risorse vincolate eventualmente accertate senza il corrispondente impegno entro la fine dell’esercizio. Il secondo prospetto, denominato “equilibrio complessivo”, oltre alle quote accantonate obbligatoriamente per legge in sede di bilancio di previsione e alle quote vincolate, considera anche gli accantonamenti fatti direttamente in sede di predisposizione del rendiconto di gestione e che non devono essere obbligatoriamente finanziati nel corso della gestione.
Inoltre, l’undicesimo decreto apporta modifiche:
Infine, tra gli allegati del bilancio armonizzato viene introdotta anche la tabella dei parametri per l’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario.
Con la risoluzione n. 2 del 6 agosto, il Dipartimento delle Finanze del MEF, in risposta ad un quesito, ha chiarito che le modifiche ai termini per le dichiarazioni di variazione dei tributi locali recate dall'articolo 3-I del dl n. 34 del 2019 (DL "crescita") si applicano esclusivamente all'IMU e alla TASI.
Appare evidente, secondo il MEF (nonostante la “poco felice formulazione” della norma), l'intenzione del legislatore di intervenire unicamente sul versante immobiliare della IUC ("Imposta unica comunale", in realtà mai strutturata unitariamente) e non anche sulla disciplina TARI.
In effetti, il citato articolo 3-ter modifica il comma 684 della legge di stabilità per il 2014 (l. n. 147/2013), il quale, a sua volta, riguarda in modo unitario tutte le forme della IUC.
Tuttavia, il condivisibile parere del MEF appare sostenuto non solo da una "volontà manifesta" del legislatore, pur riscontrabile negli atti parlamentari, ma anche dal tenore letterale della norma di modifica, che fa espresso riferimento alle dichiarazioni IMU e TASI fin dalla rubrica dell’articolo 3-ter (“Termini per la presentazione delle dichiarazioni relative all’imposta municipale propria ed al tributo sui servizi indivisibili”).
Fermo restando l’opportunità di un ulteriore intervento normativo in grado di riordinare in modo più robusto le delicate materie concernenti i termini delle dichiarazioni e gli obblighi di pubblicazione delle delibere tributarie, l’interpretazione ministeriale consente di ritenere, fin dal 2019, in vigore i nuovi termini per le dichiarazioni IMU e TASI, fissati al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il motivo della variazione.
Per quanto riguarda i termini della dichiarazione TARI, la Circolare 2/DF riafferma la validità del termine del 30 giugno indicato dal comma 684 nella versione previgente, nonché delle eventuali modifiche apportate “dal Comune nell’ambito dell’esercizio della propria potestà regolamentare”.