L’articolo 2, comma 6 del decreto legge n. 78/2015 chiarisce definitivamente il corretto utilizzo delle anticipazioni di liquidità erogate agli enti ad opera del decreto legge n. 35/2013 e del successivo decreto legge n. 66/2014.
La contabilizzazione delle anticipazioni e il loro utilizzo, fino ad oggi, è stata oggetto di diverse pronunce da diversi soggetti istituzionali.
Con nota prot. 53240 del 28/06/2013, il Ministero dell'economia e delle finanze aveva chiarito come contabilizzare tali anticipazioni in sede di bilancio di previsione, senza dare ulteriori indicazioni in merito al loro effettivo utilizzo. Successivamente, la sezione delle Autonomie della Corte dei Conti (con la deliberazione N. 19/SEZAUT/2014/QMIG) si è espressa nel senso di non consentire alle risorse derivanti dall’anticipazione di liquidità di finanziare nuove spese, in quanto finalizzate al pagamento di spese che hanno già avuto copertura finanziaria. La Corte, volendo in ogni caso individuare un possibile utilizzo dell’anticipazione, ha ipotizzato la costituzione di apposito fondo vincolato (ad es. “Fondo Speciale destinato alla restituzione dell’anticipazione ottenuta”), pari all’importo dell’anticipazione assegnata maggiorata degli interessi previsti dal piano di restituzione, da ridursi progressivamente dell’importo pari alle somme annualmente rimborsate a norma delle disposizioni di legge e contrattuali, da finanziare con entrate correnti.
Come anticipato, l’articolo 2, comma 6 del d.l. n. 78/2015 risolve in via definitiva la questione disponendo che gli enti destinatari delle anticipazioni di liquidità a valere sul fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili di cui all'articolo 1 del decreto legge n. 35/2013 utilizzano la quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito dell'acquisizione delle erogazioni, ai fini dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione.
La lettura della norma, che può dare luogo a possibili diverse interpretazioni, come rappresentato da alcuni enti, è stata oggetto di uno specifico quesito proposto da ANCI alla Commissione Arconet.
In particolare, è stato chiesto alla Commissione di esprimersi sulla facoltà di utilizzare l’anticipazione quale risorsa utile al ripiano del disavanzo. E’ stato chiesto, inoltre, se l’anticipazione può essere utilizzata per liberare quote di fondo crediti di dubbia esigibilità a partire dall’esercizio 2016.
Secondo il parere, condivisibile, della Commissione Arconet, l’articolo 2, comma 6 del d.l. n. 78/2015 non produce effetti sul disavanzo straordinario già accertato con la delibera di riaccertamento straordinario (il cui termine di approvazione è fissato al 15 giugno 2015 dallo stesso d.l. n. 78/2015), e per il quale dovrebbe già essere stata definita la modalità di recupero. In sostanza la non applicabilità di queste risorse per il ripiano trentennale deriva esclusivamente dal fatto che è già scaduto il termine per l’adozione del provvedimento di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi.
L'articolo 2, comma 6, del DL 19 giugno 2015, n. 78, prevede solo che il Fondo DL 35 “si trasforma” in FCDE ma, l’utilizzo del FCDE non può avere effetto retroattivo, ed essere riferito alla data del 1° gennaio 2015.
Nella risposta al quesito si chiarisce, altresì, che la norma può comportare un effetto di riduzione del disavanzo, nel caso e con riferimento all’esercizio in cui sarà effettuata la verifica di congruità dell’FCDE nel risultato di amministrazione (a partire dal rendiconto 2015).
Resta salva la possibilità di destinare una quota del risultato di amministrazione, liberato a seguito della verifica di congruità, al FCDE stanziato nel bilancio di previsione 2016, in attuazione del principio 9.2 della competenza finanziaria potenziata, il quale prevede: "Resta salva la possibilità di impiegare l’eventuale quota del risultato di amministrazione “svincolata”, sulla base della determinazione dell’ammontare definitivo del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto alla consistenza dei residui attivi di fine anno, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell’esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce”.
La restante quota del risultato liberato dall’FCDE riduce il disavanzo di amministrazione dell’esercizio cui il rendiconto si riferisce.
La Commissione, quindi, riconosce ampia autonomia agli enti nell’utilizzo dell’anticipazione della liquidità, salvaguardando il principio in base al quale tali risorse non possono essere direttamente finalizzate a finanziare nuova spesa.
Con decreto del Ministero dell’interno del 3 luglio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2015, è stato prorogato, per il 2015, il termine per la presentazione del Documento unico di programmazione (Dup) degli enti locali, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale decorrente dall'anno 2016, al 31 ottobre 2015.
Essendo, infatti, stata concessa una proroga per la presentazione dei bilanci di previsione al 30 luglio 2015, il termine per la presentazione del DUP avrebbe quasi coinciso con questa, non consentendo in tal modo una corretta attività di programmazione almeno triennale degli enti locali, così come previsto dai nuovi principi contabili.
Sulla base di tale considerazione, ed acquisito il parere favorevole della Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 18 giugno 2015, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministero dell’interno ha proceduto alla proroga per la presentazione del DUP.
Si ricorda che il DUP si articola in due sezioni: la sezione strategica e la sezione operativa.
La sezione strategia del DUP definisce gli indirizzi strategici dell’amministrazione sviluppando e concretizzando le linee programmatiche di mandato di cui all’articolo 46, comma 3 del TUEL. L’Amministrazione non opera in modo indipendente in una sorta di “vuoto interorganizzativo” che prescinde da vincoli ed opportunità imposti e offerti dal contesto giuridico e socio-economico. Conseguentemente, gli indirizzi strategici dell’ente devono orientare e guidare l’operato della singola amministrazione durante il mandato ed esprimerne il volere strategico, ma devono a loro volta coerenti con il quadro normativo di riferimento; le linee di indirizzo della programmazione regionale; gli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione europea.
La sezione operativa del DUP concerne, invece, la programmazione operativa pluriennale e annuale dell’Ente e si pone in continuità e complementarietà organica con la sezione strategica quanto a struttura e contenuti. In tale sezione viene definita, relativamente all'arco temporale di riferimento del DUP, la programmazione dettagliata delle opere pubbliche, del fabbisogno di personale e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio.
Tanto la sezione strategica che quella operativa devono essere declinati con riferimento all’ente e al gruppo amministrazione pubblica.
Infine, come previsto dal decreto interministeriale contenente aggiornamenti ai principi contabili applicati allegati al decreto legislativo n. 118 del 2011 del 20 maggio 2015, i Comuni con meno di 5mila abitanti potranno presentare un DUP semplificato secondo le indicazioni contenute nel decreto stesso.
Ai fini dell’applicazione dell’articolo 31 comma 6-ter della Legge n. 183 del 2011, il termine del 30 giugno 2015 entro il quale produrre le istanze di rimodulazione degli obiettivi del Patto di Stabilità Interno è prorogato a mercoledì 8 luglio 2015.
Si ricorda che le istanze vengono raccolte da IFEL attraverso la compilazione di una maschera, con autenticazione nell’area riservata sul portale IFELhttp://www.fondazioneifel.it/areariservata/dati-comune (voce menù “Obiettivo patto di stabilità 2015 – Rimodulazione Enti capofila) da parte del Comune Capofila.
Viene riportata in calce la comunicazione già inviata ai Sindaci e Responsabili finanziari in data 22 giugno 2015 in merito alla rilevazione in oggetto.
Si comunica che al fine di raccogliere le istanze prodotte dai Comuni capofila interessati dall’articolo 31 comma 6-ter della legge n. 183 del 2011, introdotto dall’articolo 1 comma 6 del decreto legge n. 78 del 2015, IFEL ha attivato per conto dell’ANCI un’apposita rilevazione, rivolta a tutti i Comuni che hanno gestito in qualità di capofila funzioni e servizi in forma associata nel periodo 2009-2012.
L’acquisizione dei dati avviene tramite compilazione di una maschera, con autenticazione nell’area riservata sul portale IFEL http://www.fondazioneifel.it/areariservata/dati-comune (voce menù “Obiettivo patto di stabilità 2015 – rimodulazione Enti capofila) da parte del Comune capofila. L’accesso avviene tramite le credenziali (username e password) già in possesso del Comune; in caso di smarrimento delle credenziali si può inviare una mail agli indirizzi: oppure .
Il Comune capofila deve comunicare gli obiettivi finanziari rimodulati dei Comuni associati non capofila (in aumento) ed il proprio obiettivo finanziario (in riduzione), sulla base di un accordo tra i Comuni e fermo restando l’obiettivo finanziario complessivamente attribuito agli enti che sottoscrivono l’accordo. Per garantire la piena condivisione della modifica degli obiettivi finanziari, all’atto della compilazione della maschera il Comune capofila deve allegare un accordo firmato da tutti i Comuni interessati dalla rimodulazione, dove si attesta il consenso alla variazione operata sottoscritto dal Sindaco e dal Responsabile finanziario. Un modello di accordo tipo è messo a disposizione degli Enti nell’area riservata del portale IFEL.
Nella rilevazione (prima maschera) vengono raccolte anche informazioni relative alle modalità di erogazione di servizi e funzioni gestiti in forma associata e alla loro fonte di finanziamento, allo scopo di acquisire un patrimonio informativo utile per sensibilizzare il legislatore all’adozione di una soluzione a regime della problematica in questione o di ulteriori provvedimenti da adottare eventualmente nel corso dell’anno. A tal fine, i Comuni capofila che non procedono alla rimodulazione degli obiettivi finanziari, ma anche quelli investiti da fattispecie di gestione associata differente rispetto all’oggetto della rilevazione affidata all’ANCI, possono comunque compilare la scheda che raccoglie le informazioni su funzioni e servizi gestiti in forma associata nel periodo 2009-2012.
Nell’area riservata del portale IFEL è possibile scaricare la guida con le indicazioni pratiche. Eventuali quesiti sia di natura contabile/finanziaria sia di carattere informatico possono essere inviati all’indirizzo . I riferimenti in IFEL per quesiti di natura contabile/finanziaria sono Laura Chiodini e Alfredo Tranfaglia, mentre per quesiti di natura informatica è Federica Narducci.
L’articolo 1 comma 4 del DL 78/2015 prevede per i Comuni, che lo richiederanno entro le ore 24,00 del 30 giugno p.v. all'indirizzo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di ottenere il beneficio dell’allentamento del Patto di Stabilità interno per le spese di cui all’art. 1, comma 2, lett. b) del dl 78/2015, effettuate e da effettuare nell’anno 2015 attraverso stanziamenti di bilancio o risorse acquisite mediante contrazione di mutuo per gli interventi finanziati con delibera CIPE n. 22 del 30 giugno 2014 (programma scuole sicure).
Se il comune risulta essere tra quelli finanziati con tale delibera , può richiedere tale beneficio per le somme da corrispondere nell’anno 2015 mediante stanziamenti di bilancio o risorse acquisite mediante contrazione di mutuo per la realizzazione dell’intervento/i finanziato/i con la delibera CIPE n. 22 del 30 giugno 2014.
Sul sito istituzionale della Struttura di Missione per il coordinamento e l’impulso degli interventi di edilizia scolastica sono pubblicate le modalità per accedere al beneficio:
http://italiasicura.governo.it/site/home/Notizie/Notizie--scuole/articolo555.html
Si comunica che al fine di raccogliere le istanze prodotte dai Comuni capofila interessati dall’articolo 31 comma 6-ter della legge n. 183 del 2011, introdotto dall’articolo 1 comma 6 del decreto legge n. 78 del 2015, IFEL ha attivato per conto dell’ANCI un’apposita rilevazione, rivolta a tutti i Comuni che hanno gestito in qualità di capofila funzioni e servizi in forma associata nel periodo 2009-2012.
L’acquisizione dei dati avviene tramite compilazione di una maschera, con autenticazione nell’area riservata sul portale IFEL http://www.fondazioneifel.it/areariservata/dati-comune (voce menù “Obiettivo patto di stabilità 2015 – rimodulazione Enti capofila) da parte del Comune capofila. L’accesso avviene tramite le credenziali (username e password) già in possesso del Comune; in caso di smarrimento delle credenziali si può inviare una mail agli indirizzi: oppure .
Il Comune capofila deve comunicare gli obiettivi finanziari rimodulati dei Comuni associati non capofila (in aumento) ed il proprio obiettivo finanziario (in riduzione), sulla base di un accordo tra i Comuni e fermo restando l’obiettivo finanziario complessivamente attribuito agli enti che sottoscrivono l’accordo. Per garantire la piena condivisione della modifica degli obiettivi finanziari, all’atto della compilazione della maschera il Comune capofila deve allegare un accordo firmato da tutti i Comuni interessati dalla rimodulazione, dove si attesta il consenso alla variazione operata sottoscritto dal Sindaco e dal Responsabile finanziario. Un modello di accordo tipo è messo a disposizione degli Enti nell’area riservata del portale IFEL.
Nella rilevazione (prima maschera) vengono raccolte anche informazioni relative alle modalità di erogazione di servizi e funzioni gestiti in forma associata e alla loro fonte di finanziamento, allo scopo di acquisire un patrimonio informativo utile per sensibilizzare il legislatore all’adozione di una soluzione a regime della problematica in questione o di ulteriori provvedimenti da adottare eventualmente nel corso dell’anno. A tal fine, i Comuni capofila che non procedono alla rimodulazione degli obiettivi finanziari, ma anche quelli investiti da fattispecie di gestione associata differente rispetto all’oggetto della rilevazione affidata all’ANCI, possono comunque compilare la scheda che raccoglie le informazioni su funzioni e servizi gestiti in forma associata nel periodo 2009-2012.
Nell’area riservata del portale IFEL è possibile scaricare la guida con le indicazioni pratiche. Eventuali quesiti sia di natura contabile/finanziaria sia di carattere informatico possono essere inviati all’indirizzo . I riferimenti in IFEL per quesiti di natura contabile/finanziaria sono Laura Chiodini e Alfredo Tranfaglia, mentre per quesiti di natura informatica è Federica Narducci.