Ultimo aggiornamento 27.02.2026 - 20:25
Amministratore IFEL2

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Più ombre che luci dall'abolizione delle tasse sulla prima casa.

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La messa a disposizione dei contribuenti della superficie catastale oggi è ininfluente ai fini della quantificazione della Tari dovuta, perché la normativa impone, per il 2015, il calcolo sulla superficie calpestabile.

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Il governo è pronto a tagliare i tempi per l'esame della Legge di Stabilità in Senato.

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Con la comunicazione del 23 aprile 2013, diramata da Equitalia e disponibile all’indirizzo internethttp://www.equitaliaservizi.it/eqs/opencms/export/sites/eqs/doc/TARES_-_COMUNICAZIONE_UTENTI_IN_EVIDENZA_22_04_2012.pdf 
è stato istituito il nuovo codice entrata Tares da inserire nella minuta di ruolo da parte di tutti gli enti che intendono riscuotere il nuovo tributo con le attuali modalità previste per la Tarsu e per la TIA. Il carico trasmesso ad Equitalia dovrà essere al netto dell’ultima rata.

Il nuovo codice entrata è: 2R28.

La comunicazione precisa inoltre che ai sensi del comma 28 dell’art.14 del decreto legge n.201 del 2011, convertito nella legge n. 214 del 2011, non dovrà essere effettuato il calcolo delle maggiorazioni ECA, MECA o iva 10%,ma solo della maggiorazione dell’addizionale provincialedeliberata dalla provincia sull’importo del tributo.

Avvertenza: Il nuovo codice entrata non deve confondersi con i codici tributo da inserire nel modello F24 per il versamento della Tares, che non sono ancora stati comunicati dall’Agenzia delle Entrate.

Aggiornamento al 3 gennaio 2013

Con nota prot. 2012/81535 del 30 maggio 2012, l’Agenzia delle entrate ha riassunto le modalità di riversamento ai Comuni dell’ICI e dell’IMU riscossa tramite modello F24, comunicando alcuni ulteriori dettagli.

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