Nota di commento alla sentenza della Corte di Cassazione del 24 febbraio 2016, n. 3618, con la quale la Corte ha ritenuto che le piattaforme petrolifere siano soggette ad accatastamento e quindi assoggettabili ad ICI, e conseguentemente, anche ad IMU e Tasi.
La Corte di Cassazione, con sentenza 24 febbraio 2016, n. 3618, ha ritenuto che le piattaforme petrolifere siano soggette ad accatastamento e quindi assoggettabili ad ICI, e conseguentemente, anche ad IMU e Tasi.
La sentenza è molto importante perché pone fine ad una diatriba in corso da anni, che ha visto i Comuni contrapporsi sia società petrolifere in materia di applicazione dei tributi immobiliari, ma anche all’Agenzia delle entrate che nei fatti ha sempre ritenuto che le piattaforme petrolifere non fossero da iscrivere in catasto, con ciò alimentando ancora di più il contenzioso tributario.
L’importanza della questione è evidenziata anche dalla presenza di diverse interrogazioni parlamentari, nelle quali si richiama una giurisprudenza di merito incapace di pervenire ad una soluzione uniforme e si dà conto degli elevati importi in contenzioso.
Pubblichiamo una nota di commento IFEL (disponibile anche nella sezione Documenti e pubblicazioni).
Nota di approfondimento elaborata con riferimento ai contenuti della recente Circolare n.2/E del 1° febbraio 2016 della Direzione centrale Catasto, Cartografia e Pubblicità Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate.
Nota di commento all'ordinanza n.14156 del 16 dicembre 2015 del TAR del Lazio con il quale è stato sospeso il giudizio relativo alla controversia tra numerosi Comuni laziali e il Ministero dell’economia e delle finanze in tema di imposizione IMU sui terreni agricoli montani, disponendo l’immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
Con ordinanza n.14156 del 16 dicembre 2015 il TAR del Lazio ha sospeso il giudizio relativo alla controversia tra numerosi Comuni laziali e il Ministero dell’economia e delle finanze in tema di imposizione IMU sui terreni agricoli montani, disponendo l’immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Ad avviso del TAR, dal momento che il decreto legge n.4 del 2015, nel fissare il criterio generale per ottenere l’esenzione dall’IMU, non definisce il presupposto di fatto dell’agevolazione ma rimanda all’elenco ISTAT, occorre preliminarmente verificare il rispetto della riserva di legge sancita dall’art. 23 Cost. che si realizza esclusivamente se la formazione dell’elenco in oggetto è frutto di un potere amministrativo vincolato da norme di legge.