E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.180 del 5-8-2015, in esecuzione di quanto previsto dall’art. 1, comma 540, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), il Decreto 28 luglio 2015 del Ministero dell’Interno avente ad oggetto “Modalità e i criteri per l’erogazione del contributo in conto interessi in favore di Comuni, Province e Città metropolitane sui mutui assunti nel 2015 per operazioni di indebitamento”.
Con il comma 540 della legge di stabilità 2015 è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell’Interno un fondo finalizzato alla concessione di un contributo in conto interessi su operazioni di indebitamento attivate nel 2015, con periodo di ammortamento decorrente dal 1° gennaio 2016. Per l’anno 2016 la dotazione del fondo è pari a 125 milioni di euro e per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 a 100 milioni di euro.
In base a quanto previsto dall’art. 3 del decreto “la quantificazione del contributo annuale e degli interessi di pre-ammortamento, che deriva dai fondi erariali stanziati e dal numero degli enti che ogni anno ne hanno diritto, sarà assicurata nel limite massimo dei richiamati fondi. Qualora il fondo risultasse insufficiente alla copertura delle richieste pervenute il contributo è assegnato mediante riparto del fondo stesso secondo il criterio proporzionale, ovvero sulla base dei criteri di riparto che saranno oggetto di accordo nella Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali”.
La certificazione dovrà essere compilata esclusivamente nel periodo nel periodo dall’1 marzo 2016 al 31 marzo 2016.
Si è svolta il 10 settembre presso la Conferenza unificata una riunione tecnica richiesta da Anci ai primi di agosto allo scopo di evitare che anche nel 2015 si ripetano i casi di mancata redistribuzione degli spazi finanziari tra gli enti locali attraverso gli strumenti offerti dalla Normativa.
In particolare, è stato sottolineato che il cosiddetto “Patto verticale incentivato” che permette alle Regioni di attribuire spazi finanziari a Comuni alle Città metropolitane e alle Province sulla base di un finanziamento statale di circa un miliardo, risulta attualmente inutilizzato per circa il 60% nel caso delle Province e delle Città metropolitane 2015 e per circa un terzo nei confronti dei Comuni. Nel complesso si tratta di un ammontare di spazi finanziari pari a ben 500 milioni di euro, che a nostro avviso non possono rimanere inutilizzati.
La distribuzione finora avvenuta ha seguito i restrittivi criteri a suo tempo indicati dalla Legge di stabilità e poi – opportunamente – ampliati al complesso delle spese per investimento con il decreto “Enti locali”, il cui termine scade a fine mese.
L’Anci ha sostenuto, in primo luogo, la necessità che tutte le Regioni attivino nei pochi giorni a disposizione le procedure per l’assegnazione di tutti gli spazi disponibili, favorendo nei rispettivi contesti territoriali la soddisfazione delle esigenze di investimento con maggiore grado di effettiva realizzabilità.
L’Anci ha inoltre ravvisato la necessità di attivare strumenti di redistribuzione, anche innovativi, nel caso di parziale utilizzo degli spazi gestiti dalle Regioni, nonché di evidenza di ulteriori e pressanti esigenze. Alle risorse che rischiano di rimanere inutilizzate eventualmente si potrebbe aggiungere un ulteriore contributo statale al fine di far fronte in tempi brevi e comunque entro il mese di ottobre alle esigenze specifiche emerse nel corso del 2015 in particolare dalle Città metropolitane e dai Comuni gravati da oneri eccezionali che non hanno potuto trovare soddisfazione attraverso gli strumenti ordinariamente disponibili, nonché quelle realtà che hanno a disposizione consistenti avanzi utili per il completamento di investimenti.
I punti sottoposti all’attenzione dei Ministeri coinvolti e delle Regioni hanno trovato ampia condivisione e nei prossimi giorni verrà valutata ogni possibilità di intervento anche sulla base di un monitoraggio territoriale su base regionale, relativo alla dimensione delle richieste degli enti locali e dell’utilizzo delle risorse residue.
Negli anni scorsi il contributo in eccesso fornito dal comparto comunale è stato cospicuo, per effetto – in particolare – dell’incertezza indotta dalle continue modifiche delle norme finanziarie e della conseguente impossibilità di programmare adeguatamente la gestione di cassa. L’Anci ritiene essenziale che nelle attuali condizioni di sofferenza finanziaria tutti i soggetti preposti alla gestione del Patto di stabilità assumano responsabilmente ogni iniziativa necessaria per il pieno utilizzo delle risorse disponibili.
Si è svolto il 22 settembre, presso l’Istituto Sturzo di Roma, il convegno organizzato da IFEL dal titolo “I Comuni che servono all’Italia”. Partendo dalla necessità di ricostruire gli equilibri tra i livelli di governo, in un ampio disegno di riforma dei sistemi locali, il convegno ha tentato di dare spazio a una riflessione organica sui possibili strumenti da attuare per ricostruire le relazioni tra i diversi livelli di governo, ristabilendo il giusto rapporto tra autonomia e responsabilità.
Dopo l’apertura dei lavori, affidata a Pierciro Galeone (Direttore della Fondazione IFEL), l’incontro è proseguito con gli interventi di: Franco Gallo (Presidente emerito della Corte costituzionale), Maurizio Bernardo (Presidente Commissione Finanze della Camera dei Deputati), Andrea Ferri (Capo Dipartimento Finanza locale Fondazione IFEL), Stelio Mangiameli (Università di Teramo, Direttore ISSiRFA), Livia Salvini (Università LUISS – Guido Carli di Roma), Fabio Fiorillo (Università Politecnica delle Marche, Assessore Comune di Ancona) e Luca Antonini (Università di Padova, Presidente Copaff).
Il Presidente della Fondazione IFEL e Sindaco di Ascoli Piceno, Guido Castelli, è intervenuto in conclusione del convegno precisando che sul tema della riforma dei sistemi locali è auspicabile “un time out in questa serie di azioni spesso compulsivamente concepite per poter procedere ad una messa a punto di una riforma che abbia il respiro che merita, un tracciato che impatta con il destino del Paese.”
Pubblichiamo il video integrale del convengo e le slide, presentate da Andrea Ferri nel corso del suo intervento "Crisi e risanamento della finanza pubblica: l’impatto sui Comuni", disponibili in allegato
Nel corso della Conferenza Stato-Città del 20 ottobre 2015 è stata raggiunta l’intesa sulla ulteriore proroga del DUP riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale decorrente dall'anno 2016 al 31 dicembre 2015 (il termine era fissato al 31 ottobre dopo il rinvio della data rispetto al 31 luglio scorso). La richiesta è stata avanzata da Anci, in ragione del fatto che al momento non sussistono gli elementi necessari per una corretta compilazione del documento di programmazione. Il DUP, infatti, prevede una programmazione delle entrate e della spese molto analitica, che allo stato attuale rischia di concretizzarsi in un inutile aggravio, dovendo poi essere radicalmente rivisto alla luce delle norme di cui si attende l’emanazione con la Legge di Stabilità 2016 che ha appena iniziato il suo iter parlamentare.
Inoltre, nella stessa seduta, è stato indicato il termine nel 31 marzo 2016 per la deliberazione del bilancio di previsione 2016-2018.
I nuovi termini verranno determinati attraverso un decreto del Ministro dell'Interno.
Nella seduta del 21 ottobre la Commissione Arconet, in risposta ad un quesito formulato da Anci, ha chiarito adempimenti, date e scadenze previsti per l’approvazione del DUP e della nota di aggiornamento del DUP. Si precisa che i termini indicati nella nota non tengono conto della proroga intervenuta e si riferiscono ai termini indicati nel principio contabili e nel TUEL. Per una maggior comprensione, il nuovo termine è indicato tra parentesi.
Con riferimento al procedimento di approvazione del DUP, dal vigente quando normativo risulta:
1) che il DUP è presentato dalla Giunta entro il 31 luglio (ora 31 dicembre) “per le conseguenti deliberazioni”. Pertanto il Consiglio riceve, esamina, discute il DUP presentato a Luglio (ora dicembre) e delibera. La deliberazione del Consiglio concernente il DUP può tradursi:
La deliberazione del DUP presentato a luglio (ora dicembre) costituisce una fase necessaria del ciclo della programmazione dell’ente;
2) l’assenza di un termine per la deliberazione concernente il DUP, al fine di lasciare agli enti autonomia nell’esercizio della funzione di programmazione e di indirizzo politico, fermo restando che il Consiglio deve assumere “le conseguenti deliberazioni”. Il termine del 15 novembre (28 febbraio 2016) per l’aggiornamento del DUP comporta la necessità, per il Consiglio di deliberare il DUP in tempi utili per la presentazione dell’eventuale nota di aggiornamento. La deliberazione consiliare concernente il DUP non è un adempimento facoltativo, anche se non è prevista alcuna sanzione. IFEL ritiene che, pur essendo obbligatorio, il passaggio in Consiglio può esprimersi fino al giorno prima della presentazione;
3) considerato che la deliberazione del Consiglio concernente il DUP presentato a luglio (ora 31 dicembre) presenta, o un contenuto di indirizzo programmatico, o costituisce una formale approvazione, che è necessario il parere dell’organo di revisione sulla delibera di giunta a supporto della proposta di deliberazione del Consiglio, reso secondo le modalità previste dal regolamento dell’ente;
4) che la nota di aggiornamento al DUP, è eventuale, in quanto può non essere presentata se sono verificare entrambe le seguenti condizioni:
5) che, se presentato, lo schema di nota di aggiornamento al DUP si configura come lo schema del DUP definitivo. Pertanto è predisposto secondo i principi previsti dall’allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011;
6) che lo schema di nota di aggiornamento al DUP e lo schema di bilancio di previsione sono presentati contestualmente entro il 15 novembre (28 febbraio 2016), unitamente alla relazione dell’organo di revisione, secondo le modalità previste dal regolamento dell’ente;
7) che la nota di aggiornamento, se presentata, è oggetto di approvazione da parte del Consiglio. In quanto presentati contestualmente, la nota di aggiornamento al DUP e il bilancio di previsione possono essere approvati contestualmente, o nell’ordine indicato.
8) che la disciplina concernente la presentazione del DUP si applica anche agli enti in gestione commissariale.
9) che in caso di rinvio del termine di presentazione del DUP, la specifica disciplina concernente i documenti di programmazione integrati nel DUP deve essere rispettata.